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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00415/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare in cui la società venditrice aveva alienato a un acquirente alcune porzioni di un fabbricato, prevedendo per parte del prezzo l'accollo della corrispondente quota di un mutuo gravante sull'immobile. La società ha poi chiesto in giudizio il pagamento del residuo che assumeva non rimborsato dall'acquirente, sostenendo che, nonostante i versamenti eseguiti, restasse dovuta una somma ulteriore, poi regolata anche da un successivo accordo di pagamento rateale maggiorato di interessi. L'acquirente ha resistito contestando, tra l'altro, la validità dell'atto introduttivo per indeterminatezza, la tempestività e fondatezza della questione di nullità dell'accollo, il mancato perfezionamento dell'accollo per assenza di frazionamento del mutuo, l'inadempimento della controparte per non aver consentito il frazionamento e l'erronea quantificazione del dare-avere e degli interessi. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda principale della società e riconosciuto un piccolo credito restitutorio in favore dell'acquirente; in appello, invece, la decisione è stata riformata con accoglimento della domanda della società. In cassazione l'acquirente ha proposto cinque motivi: nullità della citazione per indeterminatezza; omessa pronuncia o tardività della questione di nullità dell'accollo; mancato perfezionamento dell'accollo e travisamento documentale sul rapporto mutuo-frazionamento-accollo; omessa motivazione sull'inadempimento della società per mancato frazionamento; erronea quantificazione del residuo e degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda giudiziale può anche essere quantitativamente diversa o maggiore rispetto a quella formulata in precedenza e che l'eventuale uso della negazione nel testo della sentenza di appello era da considerare un mero errore materiale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di avere devoluto in appello una censura specifica sull'omessa pronuncia riguardante un'eccezione di nullità; ha inoltre rilevato che la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio solo se i relativi fatti risultano già acquisiti in causa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non aderente alla ratio decidendi: la corte territoriale non aveva escluso l'accollo, ma aveva solo escluso che fosse subordinato al frazionamento del mutuo; inoltre la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la motivazione della sentenza di appello non presentava alcuna anomalia censurabile e la doglianza, in sostanza, sollecitava una diversa ricostruzione della fattispecie concreta. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la quantificazione del residuo dovuto discendeva da un accertamento di fatto fondato sulla consulenza tecnica e sul prospetto dei versamenti, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, implicitamente, agli ulteriori oneri di legge previsti per il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 4, c.p.c.

    la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis ricorre solo se manca o è assolutamente incerto il petitum o mancano i fatti posti a fondamento della domanda; la diversità della somma richiesta rispetto a precedenti richieste non comporta di per sé nullità.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    richiamato come parametro per escludere la nullità dell'atto introduttivo in assenza dei vizi tipici dell'editio actionis.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è censurabile solo se la questione o eccezione sia stata ritualmente e specificamente dedotta nel giudizio di merito e riprodotta in cassazione nei suoi esatti termini.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'accollo; la censura è stata però dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato come norma collegata alla dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1326 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere il mancato perfezionamento dell'accollo; la Corte ha però ritenuto la censura non aderente alla decisione impugnata.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito inadempimento della controparte.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito inadempimento della controparte.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito inadempimento della controparte.

  • art. 1237 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito inadempimento della controparte.

  • art. 1193 c.c.

    richiamato in tema di imputazione dei pagamenti e conteggio del mutuo; la censura è stata però reputata inammissibile perché rivolta a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio motivazionale è ormai limitato al minimo costituzionale; è denunciabile solo in caso di assenza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare che la riformulazione del vizio di motivazione va interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel tema dell'onere di allegazione e prova, specie quanto alla deduzione di questioni nuove in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale non è nulla per il solo fatto che la pretesa economica sia diversa o maggiore rispetto a pretese formulate in precedenza, purché l'atto consenta di identificare petitum e causa petendi.
  • L'omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione o eccezione risulti specificamente proposta nel giudizio di merito e sia riprodotta nel ricorso nei suoi esatti termini, con indicazione dell'atto in cui fu dedotta.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio solo quando i fatti costitutivi della nullità siano stati acquisiti al processo nel rispetto delle preclusioni processuali; non basta un generico richiamo al vizio.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle sole anomalie argomentative radicali, restando escluso il controllo sulla mera insufficienza della motivazione.
  • L'accertamento del residuo dovuto sulla base di conteggi, documenti e consulenza tecnica, quando espressione di valutazione fattuale del giudice di merito, non è rivalutabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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