Cassazione Civile, Ordinanza n. 16412/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA/tributaria per l’anno d’imposta 2006. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, l’Ufficio aveva censurato tale decisione, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, ritenendo non sufficiente l’annotazione della data di spedizione sull’avviso di ricevimento. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 22 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 156 c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello nonostante, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’avviso di ricevimento potesse supplire alla ricevuta di spedizione quando la data fosse attestata dall’ufficio postale o comunque fosse provata la ricezione del plico entro il termine decadenziale; 2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la CTR rilevato d’ufficio l’inammissibilità senza previa interlocuzione con le parti. La società controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, eccezione respinta dalla Corte perché il termine lungo risultava prorogato dalla sospensione prevista per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello dell’Agenzia delle Entrate e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, l’omesso deposito della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se dall’avviso di ricevimento risulta la data di spedizione o comunque la ricezione entro il termine di impugnazione.
Norme richiamate
termine "lungo" di sei mesi
si applica anche al processo tributario; nel caso concreto il termine è stato considerato prorogato per effetto della sospensione normativa collegata alla definizione agevolata.
art. 11, comma 9, d.l. 50/2017
sospensione dei termini, dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017
la sospensione non interrompe il termine di impugnazione, ma ne determina un prolungamento fisso di sei mesi.
nel processo tributario disciplina l’appello; la sua violazione è stata dedotta per censurare la dichiarazione di inammissibilità del gravame notificato via posta.
richiamato in combinato disposto con l’art. 53 per la disciplina del deposito degli atti notificati a mezzo posta nel processo tributario.
invocato per sostenere che un eventuale vizio formale non comporta inammissibilità ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
la CTR non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello o il ricorso notificati direttamente per posta non sono inammissibili per il solo fatto che, al momento della costituzione, sia stato depositato l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, se la data di spedizione risulta attestata in modo idoneo dall’ufficio postale o comunque la ricezione del plico è avvenuta entro il termine di decadenza.
- L’avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione sia certificata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in difetto, la mera annotazione manuale non basta, salvo che la ricezione sia comunque provata come tempestiva.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla normativa speciale per la definizione agevolata dei carichi determina una proroga fissa del termine lungo e deve essere computata ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
- Il giudice non può dichiarare l’inammissibilità di un’impugnazione per un vizio processuale senza considerare l’idoneità dell’atto a raggiungere il suo scopo quando la legge e la giurisprudenza consentono una prova equipollente della tempestività.
- Nel processo tributario, l’inammissibilità rilevata d’ufficio deve comunque rispettare il contraddittorio preventivo quando la questione non sia già stata dedotta e discussa tra le parti.
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