Cassazione Civile, Ordinanza n. 14221/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso dell'IRPEF trattenuta su una pensione integrativa erogata da un fondo previdenziale complementare dei dipendenti INPS soppresso. La contribuente chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF versata per l'anno 2007, sostenendo che sul trattamento pensionistico dovesse applicarsi l'aliquota del 15% prevista dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. La C.T.P. aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il regime fiscale favorevole solo dal settembre 2009 per asserita parziale intempestività dell'istanza, e la C.T.R. aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che per i cd. 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi', con montanti maturati entro il 30 settembre 1999, non si applica il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dal 1° gennaio 2007, bensì la disciplina previgente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la C.T.R. si fosse discostata dal principio di diritto secondo cui, per i lavoratori iscritti ante 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già esistenti, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a tale data, con conseguente inapplicabilità ratione temporis dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 ai 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi', incluso il fondo integrativo INPS soppresso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
prevede il regime di tassazione agevolata richiamato dalla contribuente, ma la Corte ne esclude l'applicazione ai montanti maturati da vecchi iscritti a vecchi fondi in base al diritto intertemporale
art. 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
disciplina il regime transitorio e porta ad applicare ai vecchi iscritti la disciplina tributaria previgente per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006
art. 64 legge 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione del fondo integrativo INPS e la cessazione delle aliquote contributive per il suo finanziamento
art. 1, comma 2, lett. p), legge 23 agosto 2004, n. 243
richiamata quale delega cui si collega il regime transitorio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
consente alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati come regime di tassazione separata applicabile agli importi rilevanti nel precedente orientamento delle Sezioni Unite
art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
richiamato per la ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento nei precedenti arresti giurisprudenziali
Massime di principio
- Per le prestazioni erogate da fondi previdenziali complementari occorre distinguere il regime fiscale in base alla qualità di "vecchio iscritto" e alla data di maturazione dei montanti, applicando la disciplina intertemporale prevista dalla normativa di settore.
- Ai lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già esistenti, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a tale data; il nuovo regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica retroattivamente.
- In presenza di un consolidato principio di diritto sulla disciplina fiscale intertemporale dei fondi previdenziali integrativi, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria della parte contribuente.
- Il tema del trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi integrativi richiede di distinguere tra sorte capitale e rendimento solo nei casi e nei periodi cui si applica il diverso regime ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.
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