Cassazione Civile, Ordinanza n. 28891/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, del diniego di condono in materia di tributi collegati a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ma la sentenza di merito risultava costruita su una fattispecie diversa: anziché riferirsi al condono per danni conseguenti a eventi vulcanici del 2002, richiamava il sisma del 1990 in Sicilia e il correlato rimborso/esonero del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-92, applicando la disciplina di cui all’art. 9, comma 17, l. 289/2002. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per travisamento dei fatti e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello effettivamente proposto. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva completamente travisato la fattispecie concreta, confondendo il diniego di condono relativo agli eventi vulcanici del 2002 con una diversa vicenda riguardante il sisma del 1990 e il rimborso del 90% delle imposte. Da tale errata ricostruzione derivava un vizio motivazionale assoluto, poiché la sentenza si limitava a una rassegna giurisprudenziale e non affrontava le questioni di diritto e di merito devolute con l’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere coerente con la fattispecie effettivamente devoluta e non può risolversi in una ricostruzione errata del fatto controverso.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea; il travisamento del thema decidendum può integrare nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Il difetto assoluto di motivazione o una motivazione solo apparente viola il principio costituzionale del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il travisamento della fattispecie e il vizio di motivazione sono censurabili come nullità della sentenza.
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione devoluti; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.
È richiamato solo quale disciplina applicata erroneamente dalla CTR a una vicenda non corrispondente a quella effettivamente in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello, il giudice deve ricostruire esattamente la fattispecie concreta devoluta, perché l’applicazione di una disciplina relativa a un evento diverso da quello dedotto determina nullità della decisione per travisamento dei fatti e motivazione apparente o inesistente.
- L’omessa considerazione dei motivi di appello effettivamente proposti integra violazione dell’art. 112 c.p.c., quando la sentenza non si confronta con le censure devolute e si limita a enunciazioni generiche o a una rassegna giurisprudenziale.
- Il vizio motivazionale è particolarmente grave quando deriva non da una mera insufficienza argomentativa, ma dall’erronea individuazione dell’oggetto del processo, che impedisce ogni effettivo esame delle questioni controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →