Cassazione Penale, Ordinanza n. 33317/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata tramite etilometro con tasso pari a 1,63 g/l, con aggravante dell'orario notturno. Il difensore ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, sostenendo che lo strumento di misurazione non fosse correttamente omologato né sottoposto alle verifiche periodiche obbligatorie; che i giudici si fossero limitati a richiamare dichiarazioni generiche della polizia giudiziaria sulla revisione dell'apparecchio, senza documentazione specifica né libretto metrologico; e che la discrasia di un anno tra la data del fatto e quella riportata sugli scontrini dell'etilometro dimostrasse un malfunzionamento del dispositivo, non riducibile a un mero errore di sincronizzazione. Ha inoltre contestato che i soli sintomi esteriori rilevati nel verbale fossero insufficienti a provare il superamento della soglia legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'omologazione e la verifica periodica dell'etilometro, pur previste dalla normativa, non debbano essere necessariamente documentate dall'accusa in assenza di una specifica contestazione dell'imputato. È stato affermato che spetta alla difesa allegare elementi concreti idonei a mettere in dubbio il funzionamento dello strumento, mentre nel caso concreto le doglianze erano generiche. Quanto alla discrepanza tra date sugli scontrini e data del fatto, la Corte ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata, qualificandola come mero errore di aggiornamento della data, non incidente sull'affidabilità della misurazione. Ha inoltre ritenuto correttamente valorizzati i sintomi esteriori dello stato di ebbrezza come riscontro dell'esito etilometrico. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 285/1992
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista, sulla base della quale è stata confermata la condanna.
art. 186, comma 2-sexies, D.Lgs. 285/1992
Disposizione richiamata quale aggravante per il fatto commesso in orario notturno.
art. 379 Regolamento di esecuzione del Codice della strada
L'obbligo di omologazione e verifica periodica dell'etilometro non impone che l'accusa produca subito in giudizio la relativa documentazione; la contestazione del rispetto di tali prescrizioni richiede una specifica allegazione difensiva circa il possibile malfunzionamento dello strumento.
Norma invocata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e alla pretesa illogicità del ragionamento decisorio.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente con riferimento ai requisiti della motivazione della sentenza.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la difesa che contesti l'esito dell'etilometro non può limitarsi a chiedere la produzione dei certificati di omologazione o revisione periodica: deve allegare elementi concreti e specifici idonei a far dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio.
- La mancanza, nel fascicolo, della documentazione sulla periodica verifica dello strumento non comporta automaticamente l'inutilizzabilità o l'inaffidabilità del risultato della misurazione, se non sia stata introdotta una contestazione specifica sul suo malfunzionamento.
- Una discrasia tra la data risultante dagli scontrini dell'etilometro e la data del fatto può essere valutata come mero errore materiale o di aggiornamento dell'apparecchio, quando la motivazione di merito la spieghi in modo non illogico e tale rilievo non incida sulla capacità di misurazione del tasso alcolemico.
- Gli indizi sintomatici dello stato di ebbrezza rilevati dagli operanti, pur non essendo da soli idonei a provare il superamento di una determinata soglia, possono costituire riscontro dell'unico dato oggettivo acquisito tramite etilometro.
- Il ricorso per cassazione fondato su censure meramente reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata è suscettibile di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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