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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23172/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 27/12/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 15/11/2021 per reati connessi all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente contestava che i tre acquisti indicati non dimostrassero una disponibilità continuativa e stabile all'approvvigionamento, che non risultassero approvvigionamenti successivi al 2019, che il rapporto con Alfonso Silenzio fosse giustificato da rapporti di parentela (la moglie di Silenzio è nipote dell'Esposito), e censurava l'interpretazione delle intercettazioni, il peso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costabile e l'omessa motivazione sull'aggravante di aver agevolato il clan Silenzio.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per tentativo di rinnovata valutazione di fatti di merito. Ha richiamato il diverso standard richiesto per le misure cautelari (grave indizio ex art. 273 c.p.p.) rispetto al giudizio di colpevolezza in dibattimento; ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame che ha fondato il compendio indiziario sulle intercettazioni, su tre operazioni di approvvigionamento di rilevanti quantitativi e sulle convergenti dichiarazioni del collaboratore Costabile (carichi fino a 40 kg, pagamenti gestiti dalla moglie e dal figlio). Ha escluso che la parentela elida la natura criminosa dei rapporti e ha ritenuto che le questioni interpretative sulle intercettazioni siano questioni di fatto rimesse al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 309/1990

    Riconosciuta l'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la posizione di acquirente può integrare la compartecipazione se emerge un'approvvigionamento costante e stabile tale da dimostrare affidamento duraturo del gruppo sull'acquirente.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamata come riferimento all'aggravante dell'avvalimento di condizioni di tipo mafioso; la parentela tra indagati non esclude la rilevanza indiziaria della partecipazione al sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273 primo comma c.p.p.

    Precisa che il giudizio per le misure cautelari richiede gravità indiziaria, cioè una seria probabilità e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio; il termine 'indizi' ha valore diverso rispetto al procedimento dibattimentale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192 secondo comma c.p.p.

    Richiamato solo per contrastare il diverso significato del termine 'indizi' nella fase delle prove rispetto a quello previsto per le misure cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di legittimità non riesamina i fatti in fatto ma valuta solo la legittimità e la logicità della motivazione: censure meramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili.
  • Il regime probatorio per la custodia cautelare richiede gravità indiziaria (seria probabilità), non la prova piena; pertanto intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori possono essere sufficienti se confluiscono in un quadro indiziario coerente.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o delle conversazioni intercettate è questione di fatto e spetta al giudice di merito; la cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Acquisti ripetuti e rilevanti quantitativi, uniti a elementi di fiducia e riscontri dichiarativi, possono trasformare rapporti contrattuali occasionali in adesione stabile al progetto criminoso (criterio per ravvisare compartecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti).
  • I legami di parentela non annullano automaticamente la rilevanza indiziaria dei rapporti; anzi, possono rafforzare l'ipotesi indiziaria se accompagnati da comportamenti non occasionali a vantaggio del sodalizio.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in cassazione occorre dimostrare specifiche violazioni normative o macroscopiche illogicità nella motivazione, non solo proporre una diversa lettura delle risultanze.
  • Chi propone ricorso infondato rischia condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; va valutata la ragionevolezza dell'impugnazione prima di adire la cassazione.

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