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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36877/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto di accertare la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la banca sin dal 16 luglio 2007, in luogo del rapporto formalmente intrattenuto con la società appaltatrice. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che dalle testimonianze risultava che le direttive tecniche erano impartite dai dipendenti della banca; con il terzo ha nuovamente lamentato violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione alla qualità della società appaltatrice e alla valutazione delle prove, richiamando anche la mancata deduzione di fonti di prova e l'art. 132 c.p.c. In sostanza, i motivi tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché censurava il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sollecitando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    La disposizione è evocata dal ricorrente come norma che disciplinerebbe l'appalto e i poteri di gestione; la Corte non ne offre una interpretazione di merito, ma osserva che le censure volte a contestarne l'applicazione erano in realtà dirette a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame o di motivazione non può essere dedotto in presenza di doppia conforme; inoltre non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto storico e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto già stabilita e incontestata; se la doglianza investe la ricostruzione della vicenda storica, la censura è inammissibile perché esula dal vizio di legge.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifiche eccezioni non ravvisate nel caso.

  • art. 132 c.p.c.

    È solo richiamato dal ricorrente nell'ambito di una censura che la Corte qualifica, nella sostanza, come richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza dell'esito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile per contestare la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se la doglianza investe l'erronea sussunzione della fattispecie accertata nella norma; se invece mira a una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare surrettiziamente una richiesta di riesame del merito in un motivo formalmente formulato come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
  • La qualificazione del motivo di ricorso dipende dal suo contenuto effettivo e non dalla formula utilizzata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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