Cassazione Penale, Sentenza n. 39724/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 2925/22 (15/12/2022), sostenendo che la condanna dell'imputato a rifondere le spese d'appello era stata disposta a favore dello Stato per un errore, dato che la parte civile (Demurtas) aveva comunicato, tramite le conclusioni scritte depositate il 9/12/2022, la perdita dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse errore materiale perché non risultava richiesta né disposta la revoca dell'ammissione al beneficio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un rimedio non consentito: la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione quando ormai era scaduto il termine per impugnare la sentenza (art. 544, comma 2 c.p.p.). Sul merito la Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni della difesa: la comunicazione della variazione dei redditi prevista dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 deve provenire dall'interessato; la revoca del beneficio richiede un provvedimento motivato ai sensi dell'art. 112 e produce effetti retroattivi dalla data di comunicazione ai sensi dell'art. 114. Conseguentemente non sussisteva alcun errore materiale da correggere. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
termine per impugnare la sentenza
La Corte sottolinea che il rimedio della correzione di errore materiale non può sostituire l'impugnazione ordinaria: la sentenza doveva essere impugnata entro il termine di legge, e il ricorso tardivo per correzione è inammissibile se finalizzato a evitare il decorso del termine d'impugnazione
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79, lett. d)
obbligo di comunicare le variazioni dei limiti di reddito
La comunicazione della variazione delle condizioni reddituali deve provenire dalla persona ammessa al beneficio; non è sufficiente una semplice dichiarazione del difensore salvo che non sia espressamente effettuata e sottoscritta dall'interessato
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 112, comma 1, lett. b)
revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La revoca del beneficio deve essere disposta con provvedimento motivato dalla corte e non si produce automaticamente per effetto della sola comunicazione del difensore
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 114
effetto retroattivo della revoca
La revoca, una volta disposta ai sensi dell'art. 112, ha effetto retroattivo dalla data di comunicazione della variazione delle condizioni reddituali
norme generali sul patrocinio a spese dello Stato
Richiamata come norma di riferimento sul regime del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del regolamento
art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 (c. 1)
termine e modalità per deposito delle conclusioni scritte
Le conclusioni scritte depositate ai sensi di questa norma possono contenere informazioni processuali rilevanti, ma non sostituiscono la procedura formale di comunicazione e di revoca prevista dal d.P.R. 115/2002
onere a carico del ricorrente per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
La Corte ha applicato la norma per comminare la sanzione di euro 3.000,00 per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la condotta del ricorrente colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità
reato contestato all'imputato nel procedimento originario
Citato come riferimento al procedimento penale nel quale la parte civile era costituita; non è centrale per la decisione sulla correzione dell'errore materiale ma contestualizza il processo originario
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata in tema di criteri per l'applicazione delle sanzioni processuali
Utilizzata per motivare l'applicazione della pena pecuniaria per ricorso manifestamente inammissibile, valutando la colpevolezza della determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La richiesta di correzione di un errore materiale non può sostituire l'impugnazione ordinaria della sentenza: se il termine per proporre appello è decorso, il rimedio è inammissibile quando finalizzato a eludere i termini d'impugnazione
- La comunicazione della perdita dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. 115/2002, deve provenire dall'interessato; dichiarazioni del difensore senza formale manifestazione dell'interessato potrebbero non essere idonee a produrre la revoca automatica
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede provvedimento motivato ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 115/2002 e ha effetto retroattivo dalla data di comunicazione: per ottenere effetti pratici (ad es. rimborso delle spese) è opportuno chiedere espressamente alla corte il decreto di revoca
- Per segnalare variazioni reddituali rilevanti è consigliabile che la persona ammessa al beneficio comunichi direttamente o formalmente attraverso delega documentata; la difesa deve allegare prova che la comunicazione è effettivamente provenuta dall'interessato
- Gli errori materiali sono limitati a difformità esteriori tra la volontà del giudice e la forma espressa; non possono essere invocati per correggere questioni di fatto o di diritto che richiedono impugnazione nei termini
- Se si ritiene che la corte abbia omesso di disporre la revoca pur essendo dovuto, è preferibile chiedere tempestivamente (e comunque entro i termini d'impugnazione) sia la correzione della sentenza sia, se necessario, l'impugnazione ordinaria, per non perdere i rimedi
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