Cassazione Penale, Sentenza n. 32323/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/01/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. il 21/12/2021 su 5104 oggetti riproducenti le "Teste di moro" (note ceramiche di Caltagirone). La ricorrente sosteneva la conformità dei beni alla normativa nazionale ed europea sull'indicazione d'origine (tutti i pezzi recavano la dicitura "made in P.R.C.") e che l'inclusione delle ceramiche nel Registro del patrimonio immateriale (Convenzione Unesco) aveva finalità di salvaguardia culturale, non di tutela dell'ordine economico; in ogni caso, al più, si sarebbe trattato di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 4, comma 49-bis, legge 350/2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sussistesse il fumus commissi delicti utile al sequestro preventivo: gli oggetti sequestrati riproducevano nei materiali, nei colori, nei disegni e nella confezione le Ceramiche di Caltagirone e non richiamavano con evidenza l'origine asiatica; non era provato che ogni esemplare recasse un'indicazione di provenienza tale da escludere l'effetto ingannevole. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'art. 517 c.p., è sufficiente la mera imitazione idonea a trarre in inganno il consumatore anche con un esame frettoloso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Tutela dell'ordine economico: la mera imitazione del marchio/segni distintivi, anche non registrati, è sufficiente se idonea a trarre in inganno l'acquirente sulla origine/qualità/provenienza; il giudizio si riferisce al consumatore medio, anche in esame frettoloso.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
Per il sequestro preventivo non è richiesto lo stesso livello di prova richiesto per la condanna, ma occorrono concreti e persuasivi elementi di fatto (indizi) che colleghino la condotta all'evento punito; non basta una verifica puramente astratta della qualificazione giuridica.
art. 4, comma 49-bis, legge 350/2003
Norma che prevede profili di illecito amministrativo per violazioni relative all'indicazione d'origine; la Corte rileva la distinzione tra eventuale illecito amministrativo e fattispecie penale quando l'imitazione è idonea a ingannare il consumatore.
Convenzione UNESCO 17/10/2003 (patrimonio culturale immateriale)
L'iscrizione nel registro del patrimonio immateriale risponde a finalità di tutela culturale, ma non impedisce che, in presenza di elementi idonei a ingannare il consumatore, si riconosca la rilevanza penale sotto il profilo della tutela dell'ordine economico.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo su beni che imitano prodotti tipici è sufficiente la sussistenza di elementi indiziari concreti che mostrino l'idoneità degli oggetti a trarre in inganno il consumatore medio.
- La mera indicazione di origine (es. "made in P.R.C.") non elimina l'effetto ingannevole se non è provato che tale indicazione sia apposta in modo chiaro, visibile e su ciascun esemplare; la valutazione è materiale e circostanziale (aspetto, confezione, etichettatura).
- L'inserimento di una forma d'arte o prodotto in registri di tutela culturale (es. elenco UNESCO) non esclude automaticamente la rilevanza penale quando si configuri un'imitazione idonea a compromettere la corretta percezione della provenienza commerciale.
- La distinzione tra illecito amministrativo e reato penale dipende dall'idoneità della condotta a creare confusione nel mercato: l'illecito amministrativo è possibile quando manchi tale idoneità, mentre la penale sussiste se l'imitazione può ingannare anche il consumatore medio.
- In casi analoghi la difesa deve fornire prove precise e circostanziate (es. documentazione che dimostri la presenza chiara e univoca dell'indicazione d'origine su ogni pezzo) per escludere il fumus commissi delicti e l'esigenza del sequestro.
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