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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35227/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/11/2023 con tre censure: 1) contestano che, per omessa pronuncia su un capo dell'imputazione e per carenza motivazionale, la Corte avrebbe dovuto annullare integralmente la sentenza di primo grado e rinviare al Tribunale (richiamando artt. 533, comma 2 e 546 c.p.p.); 2) lamentano difetto di motivazione circa la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (riferendo art. 597, comma 3 c.p.p. e artt. 163-164 c.p.), nonostante avessero chiesto il mantenimento del beneficio con l'appello; 3) deducono la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., richiesta nella memoria di replica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni: 1) il primo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera valutazione di opportunità priva di una critica di violazione di norma o di illogicità della motivazione ("non motivo"); 2) il secondo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha rideterminato solo la pena ma ha esplicitamente confermato le restanti statuizioni del primo grado, incluse la sospensione condizionale della pena e la non menzione, perciò il beneficio si ritiene confermato; 3) il terzo motivo è infondato: sebbene l'art. 131-bis c.p. possa essere rilevato d'ufficio e debba essere esaminato dal giudice di appello, la richiesta dei ricorrenti era generica e priva della specifica indicazione dei presupposti legali necessari a fondare la causa di non punibilità, così non integrando una doglianza adeguatamente argomentata. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato, usata per la ricostruzione della responsabilità in concorso dei ricorrenti.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (minacce o reato pertinente) usata per la qualificazione del fatto nel capo a).

  • art. 339, comma 1 cod. pen.

    art. 339, comma 1 cod. pen.

    Ulteriore norma sostanziale richiamata nel capo a) dell'imputazione per la configurazione del reato a carico degli imputati.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamato nel capo b) in relazione a circostanze previste dalla legge penale; sulla relativa pronuncia di primo grado la Corte d'appello ha dichiarato nullità e disposto trasmissione degli atti.

  • Legge n. 110 del 1975, art. 4, commi 1,2,3

    legge n. 110/1975, art. 4, commi 1,2,3

    Normativa specifica richiamata nel capo b) dell'imputazione; la Corte d'appello ha ritenuto necessario annullare la pronuncia di primo grado su quel capo e trasmettere gli atti.

  • art. 533, comma 2 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dai ricorrenti per sostenere l'annullamento totale della pronuncia di primo grado; la Cassazione ha ritenuto che la censura non costituisca una vera doglianza di legge ma una semplice considerazione di opportunità.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sul giudizio d'appello verso la sentenza del tribunale; richiamata dai ricorrenti ma la Cassazione ha ritenuto la loro critica non sorretta da una precisa violazione normativa.

  • art. 606, lett. b) e c) c.p.p.

    art. 606, lett. b) e c) c.p.p.

    Richiamata nella rubricazione del primo motivo; la Corte ha rilevato che la censura non espone una violazione di legge o un vizio motivazionale cogente, configurandosi come "non motivo".

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dai ricorrenti in tema di motivazione sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto che, essendo la sentenza d'appello confermativa delle altre statuizioni, il beneficio si intendeva confermato.

  • artt. 163-164 c.p.

    Norme sul beneficio della sospensione condizionale della pena richiamate dai ricorrenti; la Corte ha chiarito che la decisione d'appello ha confermato il beneficio accordato in primo grado.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per alcuni reati (presupposti soggettivi/oggettivi). La Corte afferma che tale causa può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ma la sua applicazione richiede una specifica e adeguata argomentazione dei presupposti; una richiesta generica non è sufficiente.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come norma che giustifica l'obbligo del giudice di merito di pronunciarsi, immediatamente e in ogni stato e grado, sulle cause estintive/impeditive della responsabilità (per assimilazione la Corte ritiene applicabile all'art. 131-bis).

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette ricorsi che si risolvano in mere valutazioni di opportunità non fondate su violazioni di legge o su specifici vizi motivazionali: le censure devono esporre violazioni normative o errori logico-giuridici circostanziati.
  • Se la Corte d'appello dichiara di confermare "nel resto" la sentenza di primo grado, le statuizioni non espressamente modificate (come la sospensione condizionale della pena e la non menzione) si considerano confermate.
  • L'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità) può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; tuttavia, se invocata dal difensore, la richiesta deve indicare con precisione i presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l'applicazione, altrimenti sarà ritenuta generica e inidonea.
  • In sede di Cassazione è necessario che i motivi contestino la corretta applicazione o interpretazione della norma o la logicità della motivazione: espressioni generiche o proposte alternative di opportunità non integrano motivi idonei.
  • La parte soccombente è normalmente condannata alle spese processuali: un ricorso rigettato comporta l'addebito delle spese a carico del ricorrente.

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