Cassazione Penale, Sentenza n. 35227/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/11/2023 con tre censure: 1) contestano che, per omessa pronuncia su un capo dell'imputazione e per carenza motivazionale, la Corte avrebbe dovuto annullare integralmente la sentenza di primo grado e rinviare al Tribunale (richiamando artt. 533, comma 2 e 546 c.p.p.); 2) lamentano difetto di motivazione circa la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (riferendo art. 597, comma 3 c.p.p. e artt. 163-164 c.p.), nonostante avessero chiesto il mantenimento del beneficio con l'appello; 3) deducono la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., richiesta nella memoria di replica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni: 1) il primo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera valutazione di opportunità priva di una critica di violazione di norma o di illogicità della motivazione ("non motivo"); 2) il secondo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha rideterminato solo la pena ma ha esplicitamente confermato le restanti statuizioni del primo grado, incluse la sospensione condizionale della pena e la non menzione, perciò il beneficio si ritiene confermato; 3) il terzo motivo è infondato: sebbene l'art. 131-bis c.p. possa essere rilevato d'ufficio e debba essere esaminato dal giudice di appello, la richiesta dei ricorrenti era generica e priva della specifica indicazione dei presupposti legali necessari a fondare la causa di non punibilità, così non integrando una doglianza adeguatamente argomentata. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato, usata per la ricostruzione della responsabilità in concorso dei ricorrenti.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (minacce o reato pertinente) usata per la qualificazione del fatto nel capo a).
art. 339, comma 1 cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale richiamata nel capo a) dell'imputazione per la configurazione del reato a carico degli imputati.
Richiamato nel capo b) in relazione a circostanze previste dalla legge penale; sulla relativa pronuncia di primo grado la Corte d'appello ha dichiarato nullità e disposto trasmissione degli atti.
Legge n. 110 del 1975, art. 4, commi 1,2,3
legge n. 110/1975, art. 4, commi 1,2,3
Normativa specifica richiamata nel capo b) dell'imputazione; la Corte d'appello ha ritenuto necessario annullare la pronuncia di primo grado su quel capo e trasmettere gli atti.
Norma procedurale richiamata dai ricorrenti per sostenere l'annullamento totale della pronuncia di primo grado; la Cassazione ha ritenuto che la censura non costituisca una vera doglianza di legge ma una semplice considerazione di opportunità.
Norma sul giudizio d'appello verso la sentenza del tribunale; richiamata dai ricorrenti ma la Cassazione ha ritenuto la loro critica non sorretta da una precisa violazione normativa.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Richiamata nella rubricazione del primo motivo; la Corte ha rilevato che la censura non espone una violazione di legge o un vizio motivazionale cogente, configurandosi come "non motivo".
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di motivazione sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto che, essendo la sentenza d'appello confermativa delle altre statuizioni, il beneficio si intendeva confermato.
Norme sul beneficio della sospensione condizionale della pena richiamate dai ricorrenti; la Corte ha chiarito che la decisione d'appello ha confermato il beneficio accordato in primo grado.
Causa di non punibilità per alcuni reati (presupposti soggettivi/oggettivi). La Corte afferma che tale causa può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ma la sua applicazione richiede una specifica e adeguata argomentazione dei presupposti; una richiesta generica non è sufficiente.
Richiamato come norma che giustifica l'obbligo del giudice di merito di pronunciarsi, immediatamente e in ogni stato e grado, sulle cause estintive/impeditive della responsabilità (per assimilazione la Corte ritiene applicabile all'art. 131-bis).
Massime di principio
- La Cassazione non ammette ricorsi che si risolvano in mere valutazioni di opportunità non fondate su violazioni di legge o su specifici vizi motivazionali: le censure devono esporre violazioni normative o errori logico-giuridici circostanziati.
- Se la Corte d'appello dichiara di confermare "nel resto" la sentenza di primo grado, le statuizioni non espressamente modificate (come la sospensione condizionale della pena e la non menzione) si considerano confermate.
- L'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità) può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; tuttavia, se invocata dal difensore, la richiesta deve indicare con precisione i presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l'applicazione, altrimenti sarà ritenuta generica e inidonea.
- In sede di Cassazione è necessario che i motivi contestino la corretta applicazione o interpretazione della norma o la logicità della motivazione: espressioni generiche o proposte alternative di opportunità non integrano motivi idonei.
- La parte soccombente è normalmente condannata alle spese processuali: un ricorso rigettato comporta l'addebito delle spese a carico del ricorrente.
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