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Sentenza

Sentenza n. 5443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9567 del 28 novembre 2024, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero della Giustizia non aveva dato esecuzione alla sentenza che lo aveva condannato a rifondere le spese della fase di reclamo e del secondo grado, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori. Ha dedotto di avere notificato telematicamente la sentenza il 2 dicembre 2024, con richiesta di pagamento, e di avere successivamente trasmesso la documentazione necessaria. Ha invocato la competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., l’autonoma esecutività del capo della sentenza relativo alle spese processuali e l’ammissibilità dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. Ha inoltre sostenuto che non fosse applicabile la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, poiché il credito azionato non derivava direttamente da una liquidazione effettuata ai sensi della legge Pinto, ma dalla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il pagamento della somma liquidata a titolo di spese processuali, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notifica della sentenza da eseguire fino al soddisfacimento. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 anche all’ottemperanza diretta a conseguire il pagamento delle spese di lite spettanti al difensore di soggetti titolari di crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo. Per il caso di mancato adempimento, ha previsto la nomina, su istanza del creditore insoddisfatto, di un commissario ad acta da parte del Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, individuato tra i funzionari ministeriali; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della pronuncia relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Individuato dal ricorrente come fondamento della competenza del Consiglio di Stato a conoscere dell’ottemperanza della propria sentenza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Ritenuto applicabile anche all’ottemperanza volta al conseguimento del credito per spese di lite in favore del difensore di soggetti titolari di crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo; consente la designazione del commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che la sospensione non si applicasse al credito per spese di lite, diverso dal credito direttamente liquidato ai sensi della legge Pinto; la sentenza accoglie il ricorso senza sviluppare un’autonoma analisi espressa della questione.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Fondamento della condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, dalla notifica della sentenza ottemperanda fino al soddisfacimento.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria del ricorrente.

Massime di principio

  • Il capo della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite costituisce un autonomo capo esecutivo e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione può essere condannata al pagamento della somma liquidata nella sentenza da eseguire, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla notifica della sentenza fino all’integrale soddisfacimento.
  • L’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicato anche all’ottemperanza diretta a ottenere il pagamento delle spese di lite spettanti al difensore di soggetti titolari di crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e predisporre sin dalla sentenza la nomina di un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore rimasto insoddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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