Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1, c.p.) formulando due motivi: (1) vizi della motivazione per mancata e contraddittoria valutazione delle risultanze tecniche (usura della segnaletica orizzontale e scarsa visibilità per auto in sosta) e per non aver considerato la possibile dinamica alternativa in base alla quale, pur rispettando i limiti di velocità, l'investimento sarebbe stato inevitabile a causa di un attraversamento repentino del pedone; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., in considerazione di una ricostruzione alternativa secondo cui l'evento sarebbe stato non esclusiva conseguenza dell'azione od omissione dell'imputato, come argomentabile da deposizioni e filmati di videosorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse compiuto una motivazione congrua e non manifestamente illogica nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella qualificazione della colpa dell'imputato (negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 140, 141, 146 e 191 del codice della strada). Sono state escluse condotte colpose del pedone e, dunque, l'interruzione del nesso causale che avrebbe giustificato l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis. La Cassazione ha inoltre respinto la sollecitazione della Procura generale di annullare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, ritenendo che tale sanzione sia ancora applicabile nonostante l'intervento della Corte costituzionale n. 88/2019. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma primo e comma settimo
Il reato di omicidio stradale (comma 1) è stato ritenuto sussistente; il comma 7 (attenuante per evento non esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato) non è stato riconosciuto perché la sentenza ha escluso una condotta colposa del pedone e non ha accertato un rischio eccentrico tale da interrompere il nesso causale.
artt. 140, 141, 146, 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Le violazioni di norme del codice della strada sono state richiamate per qualificare la colpa dell'imputato (mancato rispetto della segnaletica orizzontale, mancata ispezione della carreggiata e controllo costante del veicolo).
La regola 'al di là di ogni ragionevole dubbio' non consente alla Cassazione di riesaminare autonomamente le prove, salvo che emerga manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La causa di cassazione per manifesta illogicità della motivazione richiede che la ricostruzione alternativa proposta sia inconfutabile e non meramente ipotetica; nella specie non ricorrevano i presupposti per l'annullamento.
Applicato per irrogare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende a titolo equitativo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 222, comma 2, codice della strada
In relazione all'intervento della Corte costituzionale n. 88/2019, la Corte ha ritenuto che la sanzione accessoria della revoca della patente non sia divenuta illegittima nel caso concreto e rimanga applicabile, eventualmente in alternativa alla sospensione.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione al deposito delle conclusioni della Procura generale in via telematica; non incide sulla valutazione sostanziale del merito del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa interpretazione dei fatti o ad opporre un'ipotesi alternativa è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è necessario che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti, non su mere congetture o ipotesi plausibili.
- L'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis richiede che emerga un intervento di rischio eccentrico o una causa estranea che abbia effettivamente interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento; la semplice plausibilità di una dinamica alternativa non è sufficiente.
- La rilevanza tecnica di elementi quali usura della segnaletica o ostacoli alla visibilità va valutata in concreto dal giudice di merito; contestazioni generiche sulla mancata considerazione di tali elementi difficilmente superano il controllo di legittimità.
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca della patente) possono restare applicabili anche dopo interventi di legittimità costituzionale, a meno che non sia manifestato e motivato che la norma sia divenuta illegittima nel caso concreto.
- Un ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese e impose pecuniarie (cassa delle ammende) se dichiarato inammissibile per colpevoli difetti di merito nella impugnazione.
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