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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello di Perugia dopo la sentenza rescindente della Cassazione: deducono violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e degli artt. 624 e 627 c.p.p. per presunta mancata rideterminazione completa della pena in caso di reati in continuazione (lamentando anche carenza di motivazione sulla commisurazione). Giuliani deduce inoltre violazione degli artt. 26 e 32 della L. n. 69/2005 (principio di specialità) sostenendo che il giudice di rinvio ha statuìto anche su fatti anteriori o diversi da quelli oggetto del M.A.E. senza motivare la violazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che ha dato atto del "giudicato progressivo" formatosi per le parti non annullate dalla Suprema Corte e ha rideterminato la pena espungendo gli aumenti riferiti ai reati satelliti estinti per prescrizione. La Corte ha richiamato i requisiti perché la pena già inflitta possa considerarsi completa e certa e, quindi, insuscettibile di modifica nel giudizio di rinvio. Quanto al motivo di Giuliani relativo al principio di specialità, la Cassazione ha richiamato che in materia di M.A.E. vige un principio di specialità "attenuato": la persona consegnata può essere imputata per fatti anteriori e diversi purché non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza del relativo procedimento. In conclusione i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    "tutte le disposizioni"; "parti della sentenza"

    La Cassazione ha richiamato che, in caso di annullamento parziale, le parti della sentenza non annullate acquistano autorità di cosa giudicata anche se la formazione del giudicato avviene progressivamente; ciò giustifica che il giudice di rinvio non riesamini quanto divenuto irrevocabile

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale: la Corte ha considerato adempiuto l'onere quando la pena irrevocabile è risultata completa e certa e pertanto è stato legittimo espungere solo gli aumenti relativi ai reati estinti

  • art. 81 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti in tema di determinazione della pena per reati in continuazione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione del principio di legalità e delle regole di cumulazione sia stata rispettata nel calcolo rideterminato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena: la Corte ha reputato sufficiente la motivazione del giudice di merito in ordine alla pena definitiva risultante dopo l'espunzione degli aumenti per i reati estinti

  • art. 26 legge n. 69/2005

    Norma richiamata dalla difesa per il principio di specialità; la Corte ha valorizzato il raccordo con l'art. 32 e la giurisprudenza che limita il trasferimento del principio di specialità

  • art. 32 legge n. 69/2005

    "principio di specialità \"attenuato\""

    La Corte ha ribadito che l'art. 32 stabilisce una specialità attenuata: la persona consegnata può essere sottoposta a procedimento per fatti anteriori o diversi se non viene privata della libertà durante o in conseguenza del procedimento, con conseguente legittimità dell'azione penale nei limiti indicati

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza, le parti non annullate possono acquisire giudicato progressivo e non essere riaperte nel giudizio di rinvio, purché la struttura della continuazione e il reato più grave restino immutati
  • Il giudice di rinvio può limitarsi a espungere dagli importi complessivi gli aumenti riferiti ai reati estinti se la pena residua è 'completa' e 'certa' (individuabile sulle sentenze già rese), senza necessità di una nuova ricostruzione ipotetica
  • L'onere motivazionale del giudice di merito sussiste, ma è soddisfatto se risulta chiaramente dall'atto che la rideterminazione ha tenuto conto del giudicato e ha eliminato gli aumenti relativi ai capi estinti
  • In materia di mandato di arresto europeo (M.A.E.), il principio di specialità è 'attenuato': lo Stato richiesto può procedere per fatti anteriori o diversi rispetto a quelli del mandato se la persona non viene privata della libertà durante o a causa del procedimento; occorre valutare il concreto regime di libertà della persona al momento del nuovo procedimento
  • Le doglianze sulla mancata prova documentale (es. durata misure cautelari o contenuto del M.A.E.) sono inefficaci se la difesa non produce gli elementi necessari in sede di merito per contestare l'esecuzione o la formazione del giudicato

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