Cassazione Penale, Sentenza n. 30057/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Teddy un equo indennizzo per ingiusta detenzione. Il motivo centrale del ricorso è che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 314 cod. proc. pen. e omesso una valutazione adeguata e ex ante della condotta del richiedente ai fini dell'accertamento della colpa grave. In particolare si censura che la Corte si sia limitata a richiamare elementi emersi nel processo penale (conversazioni captate) senza vagliarli autonomamente ai fini dell'istituto della riparazione, e senza valutare la connessione tra le frequentazioni/relazioni del ricorrente con gli organizzatori (condannati) e la sussistenza di condotte idonee a configurare connivenza o gravissima colpa, nonché senza considerare la disponibilita di denaro falso a lui attribuita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato carenze motivazionali e la mancata valutazione ex ante di tutti gli elementi probatori rilevanti (anche delle "frequentazioni ambigue" e della eventuale disponibilita di denaro falso) al fine di stabilire se sussistesse colpa grave o dolo impeditivi dell'indennizzo. La Corte d'appello dovrà quindi riesaminare la questione secondo i principi richiamati e regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma impedisce il riconoscimento dell'equa riparazione se l'indagato ha dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave; la Corte interpreta che la valutazione della colpa grave richiede un giudizio ex ante, autonomo rispetto al processo penale, che consideri se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illecito.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Indica il reato contestato nella vicenda (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte osserva che gli elementi probatori rilevanti ai fini del giudizio cautelare e poi della assoluzione in appello non esonerano il giudice della riparazione dall'effettuare una valutazione autonoma ai sensi dell'art. 314.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione per cassazione; qui utilizzata per indicare che il ricorso era articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio penale, di tutte le prove disponibili per verificare se la condotta dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza di illecito.
- La sussistenza di gravi indizi nel processo penale non esime il giudice della riparazione dall'analisi specifica dei rapporti tra la condotta dell'indagato e le ragioni dell'intervento dell'autorità; è necessario il raffronto tra condotta e motivo della misura.
- Le "frequentazioni ambigue" o la disponibilità di risorse illecite possono integrare colpa grave se il giudice dimostra con motivazione adeguata la loro idoneità a denotare contiguità o connivenza con attività illecite e la loro relazione con il provvedimento restrittivo.
- La colpa grave non richiede che la condotta configuri necessariamente un reato, ma che, valutata ex ante, abbia inciso come fattore che ha determinato, anche in presenza di errore dell'autorità, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere completa, non meramente riferitiva del giudizio penale, e spiegare la connessione sinergica tra la condotta dell'indagato e l'intervento dell'autorità, per potere escludere o affermare l'ostatività all'indennizzo.
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