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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30054/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 29/11/2011 al 13/04/2015 (3 anni, 4 mesi, 14 giorni). La Graviano era stata inizialmente indagata per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; dopo condanne in primo e secondo grado era stata successivamente assolta con sentenza definitiva del 15/12/2017 (irrevocabile 30/04/2018) perché "non ha commesso il fatto". La Corte d'appello, giudice della riparazione, aveva però ritenuto provati, sulla base di captazioni e attività di osservazione, plurimi e perduranti rapporti della Graviano con soggetti della famiglia mafiosa di Brancaccio e la ricezione di somme di denaro, configurando così una condotta di pericolosa connivenza che avrebbe concorso a cagionare e a mantenere la custodia cautelare, escludendo il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. La ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione e omissione di motivazione circa il conteggio del periodo di detenzione rispetto alla pena concretamente inflitta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la decisione della Corte d'appello conforme ai principi di diritto vigenti: il giudice della riparazione ha adeguatamente accertato, con motivazione logica e congrua, la sussistenza di frequenti e costanti rapporti della Graviano con esponenti della cosca e la riconducibilità di quegli incontri a attività finalizzate alla dazione di denaro, elementi che configurano una condotta di pericolosa connivenza e costituiscono causa ostativa (per dolo o colpa grave) al diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di legittimità sulla riparazione è limitato alla verifica di legittimità e congruità motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali e a rifondere le spese sostenute dal Ministero, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Norma centrale: riconosce il diritto all'indennizzo solo se il detenuto non ha concorso a causare la misura con dolo o colpa grave. La Corte ha applicato il principio ritenendo che i rapporti stabili con affiliati mafiosi e la ricezione di denaro integrino condotta ostativa.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato per i rimedi contro le decisioni in materia di riparazione; la Cassazione ha ricordato il richiamo al limite di cognizione contenuto nell'art. 646 c.p.p. tramite il terzo comma dell'art. 315.

  • art. 646 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione: il controllo in materia di riparazione è limitato alla legittimità e alla congruità della motivazione, senza riassumere il merito.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiama la nozione di colpa ai fini penali; la Corte ne trae i parametri per valutare la colpa grave ostativa all'indennizzo (negligenza macroscopica, imprudenza, trascuratezza).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato originariamente contestato (associazione di tipo mafioso). Nei giudizi di merito era stato trattato il ruolo della Graviano, ma l'assoluzione successiva non ha impedito alla Corte della riparazione di valutare condotte successive che hanno legittimato la custodia.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione non è automatico in caso di assoluzione: il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio che l'interessato non abbia concorso, con dolo o colpa grave, a cagionare o mantenere la custodia cautelare.
  • Contatti ripetuti e duraturi con esponenti di associazioni mafiose e la percezione continuativa di somme di denaro possono essere valutati come condotta idonea a integrare una causa ostativa (dolo o colpa grave) al riconoscimento dell'indennizzo.
  • La Corte di Cassazione, nel procedimento di riparazione, verifica solo la legittimità e la congruità della motivazione del giudice della riparazione, senza riesaminare il merito probatorio ove la motivazione sia logica e adeguata.
  • La valutazione della condotta da parte del giudice della riparazione comprende il periodo anteriore e successivo all'adozione della misura, nonché quanto era noto all'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della custodia.
  • Eccezioni sul computo della durata della detenzione rispetto alla pena inflitta richiedono argomentazioni aderenti alla disciplina della riparazione; la mera differenza temporale non è di per sè sufficiente a ottenere l'indennizzo se sussistono cause ostative.

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