Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto di inammissibilità). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 e vizio totale di motivazione per apoditticità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ribadisce che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e ammette prova contraria: tuttavia il richiedente deve fornire elementi concreti, non una semplice autocertificazione. Nel caso specifico gli elementi prodotti da Attanasio sono risultati inidonei a dimostrare la non abbienza, mentre sono stati valorizzati elementi negativi (relazioni dei Carabinieri sulla consistente liquidità in carcere e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sulla percezione di uno "stipendio" dall'associazione mafiosa "Bottaro-Attanasio"). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 aprile 1992, n. 115
La presunzione di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravissimi reati ha natura relativa e non assoluta: è ammessa la prova contraria, ma gravano sul richiedente l'onere e il requisito probatorio di allegare elementi concreti e univoci idonei a dimostrare la non abbienza
Sentenza Corte Cost. n. 139 del 2010
Richiamata per confermare che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e ammette prova contraria
Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012 (Villano)
Giurisprudenza di legittimità che precisa l'onere probatorio del richiedente: non è sufficiente l'autocertificazione, occorre allegare concreti elementi di fatto che dimostrino chiaramente la situazione economica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; qui è stata irrogata la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- La presunzione di redditi illeciti per condannati per gravi reati è relativa: il richiedente può provare il contrario, ma l'onere probatorio è stringente.
- Una semplice autocertificazione non è sufficiente per ottenere il patrocinio a spese dello Stato quando opera la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis; vanno prodotti documenti e prove concrete (estratti conto, certificazioni, documentazione sul patrimonio, attestazioni ufficiali).
- Elementi negativi o indizianti (relazioni di servizio, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, evidenze di disponibilità liquide in carcere) possono rafforzare la presunzione e rendere più difficile la prova della non abbienza.
- Il giudice deve esaminare rigorosamente le prove offerte dal richiedente e motivare compiutamente il rigetto; la motivazione apodittica è censurabile solo se realmente priva di argomentazione, ma qui è stata ritenuta adeguata.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o tenta di sostituire valutazioni di merito al giudice rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- In caso di situazioni analoghe, orientare la difesa verso la produzione preventiva di prove documentali convincenti della mancanza di redditi o patrimoni e, se possibile, confutare specificamente gli elementi negativi indicati dall'autorità procedente.
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