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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto di inammissibilità). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 e vizio totale di motivazione per apoditticità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ribadisce che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e ammette prova contraria: tuttavia il richiedente deve fornire elementi concreti, non una semplice autocertificazione. Nel caso specifico gli elementi prodotti da Attanasio sono risultati inidonei a dimostrare la non abbienza, mentre sono stati valorizzati elementi negativi (relazioni dei Carabinieri sulla consistente liquidità in carcere e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sulla percezione di uno "stipendio" dall'associazione mafiosa "Bottaro-Attanasio"). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 aprile 1992, n. 115

    La presunzione di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravissimi reati ha natura relativa e non assoluta: è ammessa la prova contraria, ma gravano sul richiedente l'onere e il requisito probatorio di allegare elementi concreti e univoci idonei a dimostrare la non abbienza

  • Sentenza Corte Cost. n. 139 del 2010

    Richiamata per confermare che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e ammette prova contraria

  • Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012 (Villano)

    Giurisprudenza di legittimità che precisa l'onere probatorio del richiedente: non è sufficiente l'autocertificazione, occorre allegare concreti elementi di fatto che dimostrino chiaramente la situazione economica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; qui è stata irrogata la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • La presunzione di redditi illeciti per condannati per gravi reati è relativa: il richiedente può provare il contrario, ma l'onere probatorio è stringente.
  • Una semplice autocertificazione non è sufficiente per ottenere il patrocinio a spese dello Stato quando opera la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis; vanno prodotti documenti e prove concrete (estratti conto, certificazioni, documentazione sul patrimonio, attestazioni ufficiali).
  • Elementi negativi o indizianti (relazioni di servizio, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, evidenze di disponibilità liquide in carcere) possono rafforzare la presunzione e rendere più difficile la prova della non abbienza.
  • Il giudice deve esaminare rigorosamente le prove offerte dal richiedente e motivare compiutamente il rigetto; la motivazione apodittica è censurabile solo se realmente priva di argomentazione, ma qui è stata ritenuta adeguata.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o tenta di sostituire valutazioni di merito al giudice rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
  • In caso di situazioni analoghe, orientare la difesa verso la produzione preventiva di prove documentali convincenti della mancanza di redditi o patrimoni e, se possibile, confutare specificamente gli elementi negativi indicati dall'autorità procedente.

Testo integrale

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