Sentenza del 08/03/2024 n. 46 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
ACCERTAMENTO - notificazione - termine di decadenza ordinario - proroga di 85 giorni - periodi d'imposta non colpiti da emergenza covid 19 - disapplicazione proroga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 (IRPEF, addizionali e IRAP) notificato il 9 marzo 2023. Il ricorso deduceva principalmente la decadenza del potere di accertamento per decorrenza del termine quinquennale (art. 43 DPR 600/1973) e l'inapplicabilità della proroga emergenziale Covid-19 (art. 67 D.L. 18/2020 in combinato con art. 12 D.Lgs. 159/2015 e art. 157 D.L. 34/2020) ai periodi d'imposta non ricadenti nel 2020. Venivano inoltre lamentati vizi di motivazione, carenza dei presupposti per l'accertamento, duplicazione della pretesa impositiva, illegittimità delle sanzioni e questioni relative a movimenti finanziari e pagamenti.
La decisione
Il Tribunale (Corte di giustizia tributaria di primo grado) ha ritenuto fondato il primo motivo: la proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale non si applica per effetto 'a cascata' ai termini di decadenza degli anni d'imposta successivi a quello colpito dall'evento eccezionale (2020). Alla luce della normativa e dell'orientamento di merito (sentenze di Latina n. 974/2023, Prato n. 87/2023, Torino n. 890/2022), l'avviso di accertamento relativo al 2016 è decaduto perché avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2022; gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti. Il ricorso è stato accolto e le spese di lite compensate.
Norme richiamate
"entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [...]"
Fissa il termine ordinario di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento: nel caso di specie per il 2016 il termine ordinario era il 31/12/2022.
art. 67, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)
"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"
Prevede la sospensione emergenziale delle attività degli uffici nel periodo indicato; il contenzioso riguarda se tale sospensione determini una proroga generalizzata dei termini d'accertamento anche per annualità successive.
art. 67, comma 4, D.L. 18/2020
"Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica ... l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"
Rimanda all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 per la disciplina della sospensione in caso di eventi eccezionali.
Stabilisce che, in caso di eventi eccezionali, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici che scadono entro il 31 dicembre dell'anno della sospensione possono essere prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione; la Corte ha interpretato questa norma come riferita esclusivamente all'anno colpito dall'evento eccezionale e non come generatrice di effetti a cascata per annualità successive.
art. 157, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
Recava regole specifiche per gli atti i cui termini, calcolati senza tenere conto della sospensione, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non legittimi l'estensione della proroga alle annualità successive al 2020.
Massime di principio
- La sospensione/proroga dei termini prevista per l'emergenza Covid-19 si applica in relazione all'anno colpito dall'evento eccezionale (2020) e ai termini che scadevano entro il 31/12/2020; non può essere interpretata come proroga automatica e generalizzata dei termini di decadenza per annualità successive.
- Per valutare la tempestività di un atto di accertamento è essenziale calcolare il termine quinquennale a partire dalla data di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973): se il termine ordinario è già decorso prima dell'evento sospensivo o non ricade nell'anno della sospensione, non è possibile beneficiare della proroga emergenziale.
- In casi simili il contribuente può contestare la validità dell'atto per decadenza quando l'amministrazione si fonda su una lettura estensiva e 'a cascata' delle norme emergenziali; la giurisprudenza di merito recente è favorevole al contribuente su questo punto.
- Art. 157 D.L. 34/2020 e simili disposizioni straordinarie vanno lette in modo restrittivo: prevedono specifici casi di slittamento per atti con termini che, senza la sospensione, scadrebbero entro il 31/12/2020, ma non autorizzano un riposizionamento permanente della scadenza annuale al 31 marzo o analogo termine per tutte le annualità.
- Quando l'interpretazione normativa è controversa, i giudici possono compensare le spese di lite; è utile citare pronunce di merito favorevoli (es. Latina n. 974/2023, Prato n. 87/2023, Torino n. 890/2022) per rafforzare il ricorso.
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