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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso, per il periodo d’imposta 2013, dell’addizionale IRES prevista dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013, ritenendola indebitamente versata perché la norma sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Il silenzio dell’Ufficio era stato impugnato davanti alla CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso; la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione. In cassazione, con un unico motivo, Amundi denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, sostenendo che i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2019 non giustificassero l’assoggettamento delle società di gestione del risparmio. In memoria aveva inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa di una questione di costituzionalità sollevata in altro procedimento.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza di sospensione: la pendenza di una questione costituzionale in altro giudizio non comporta la sospensione impropria e, nel caso concreto, la questione non è stata ritenuta rilevante alla luce della giurisprudenza consolidata. Ha quindi rigettato l’unico motivo e il ricorso, confermando il diniego del rimborso. Ha ritenuto l’addizionale dovuta anche dalle SGR: la sentenza costituzionale n. 288/2019, resa in una controversia riguardante una SIM, aveva già riconosciuto la legittimità della sovraimposta e la rilevanza delle caratteristiche del mercato finanziario come indice di capacità contributiva; i meccanismi compensativi non dovevano essere predisposti per ciascun singolo settore colpito. Amundi è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di legittimità, liquidate in € 12.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, d.l. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla l. n. 5/2014

    In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all' art. 2 del d.l. n. 133 del 2013 , conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014 , assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost. , ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.

    L’addizionale per il 2013 è una sovraimposta costituzionalmente legittima e si applica anche alle società di gestione del risparmio. L’appartenenza al mercato finanziario, considerate le sue caratteristiche strutturali, può costituire uno specifico indice di capacità contributiva; non occorre che ogni categoria di soggetti assoggettati abbia beneficiato individualmente di misure compensative.

  • Art. 3 Cost.

    La diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla misura in esame che, in via straordinaria e temporanea, ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni.

    La differenziazione tributaria non viola l’eguaglianza quando è temporanea e straordinaria e poggia su una giustificazione ragionevole, collegata al contesto economico e alle finalità redistributive dell’intervento.

  • Art. 53 Cost.

    La Corte, pur affermando che il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo della non arbitrarietà con riguardo alla misura della imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso, ha ritenuto che non è implausibile, nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall'appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva.

    La capacità contributiva può essere desunta anche da indici diversi dal patrimonio e dal reddito tradizionali, purché la scelta legislativa non sia arbitraria e l’imposizione sia proporzionata. Nel caso deciso, le caratteristiche del mercato finanziario giustificano l’assoggettamento delle SGR.

  • Art. 77 Cost.

    La Corte costituzionale, in primo luogo, ha escluso la violazione dell' art. 77 Cost. rilevando che la finalità della norma censurata e lo specifico contesto in cui è stata dettata - assicurare copertura finanziaria alla diminuzione del gettito derivante dall'esenzione, disposta dal medesimo decreto-legge, dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 - escludono che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza.

    La disciplina è stata adottata con decreto-legge in un contesto e per una finalità di copertura finanziaria che escludono l’evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla denunciata violazione o falsa applicazione della norma tributaria.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ne ha dato atto, precisando che il pagamento è dovuto se dovuto.

Massime di principio

  • Se una norma tributaria è già stata dichiarata costituzionalmente legittima e la Cassazione ha consolidato il principio applicativo anche per la categoria del contribuente, la riproposizione della questione, senza elementi giuridici nuovi e rilevanti, non è sufficiente a ottenere il rimborso o un nuovo vaglio di costituzionalità.
  • Una sovraimposta può legittimamente colpire una categoria circoscritta di operatori quando la scelta è temporanea, collegata a una finalità pubblica concreta e fondata su un indice non arbitrario di capacità contributiva. Tale indice può derivare anche dalle caratteristiche economiche del mercato in cui opera il contribuente.
  • Il fatto che misure fiscali compensative abbiano effetti diversi tra le categorie assoggettate non rende automaticamente illegittima l’imposizione: salvo diversa indicazione normativa, la legittimità della misura non dipende dal riconoscimento di una compensazione individuale per ogni settore.
  • La questione di legittimità costituzionale sollevata o pendente in un diverso procedimento non determina di per sé la sospensione del giudizio. Se il giudice ritiene la questione rilevante, deve investire direttamente la Corte costituzionale; altrimenti può decidere sulla base del diritto vigente e della giurisprudenza applicabile.

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