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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6248 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata il 24 aprile 2009, emessa dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni Unico/2006 e 770/2006 per il periodo d’imposta 2005. La cartella comprendeva, tra l’altro, imposte, interessi e sanzioni e il recupero di 26.235 euro di credito d’imposta, oltre a 10.083,22 euro per interessi e sanzioni. La contribuente contestava l’omessa comunicazione dell’esito del controllo e l’applicazione delle sanzioni ordinarie del 30%, anziché di quelle ridotte, nonché il recupero del credito, che sosteneva riferito al 2004 e già utilizzato per pagare le imposte di quell’anno. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto sei motivi: omessa pronuncia sul rilievo del Quadro RU15; ultrapetizione sulla necessità di comunicare il diniego del credito e concedere un termine per le deduzioni; vizio di motivazione e illegittima conclusione circa la duplicazione del recupero; violazione della disciplina della riduzione delle sanzioni; ulteriore vizio di motivazione sulla disparità di trattamento; violazione della disciplina del credito d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la decisione di merito comportava implicitamente il rigetto della questione e il giudice non deve rispondere separatamente a ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR aveva accertato in fatto che il credito di 26.236,19 euro era maturato nel 2004, era stato dichiarato e utilizzato per le imposte dello stesso anno, e non risultava esposto né utilizzato nel 2005; tale ricostruzione non era censurabile nei termini prospettati. Il motivo sulla riduzione delle sanzioni è stato rigettato: la mancata comunicazione preventiva giustificava, nel caso concreto, la conferma della riduzione dal 30% al 10%. Il secondo e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR Puglia, che aveva confermato la riduzione delle sanzioni e dichiarato illegittimo il ruolo per il credito d’imposta e i relativi accessori. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese di Cassazione: 4.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ancora, il disposto di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l'obbligo della "comunicazione", che, nelle intenzioni del legislatore, assolve al compito di evitare la reiterazione degli errori (ovvero di favorire l'esattezza e correttezza) delle "dichiarazioni successive".

    Nel quadro della decisione, la comunicazione dell’esito del controllo automatizzato ha una funzione informativa e preventiva. La sua omissione, pur non comportando automaticamente l’invalidità della cartella, rileva nel caso concreto ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • Art. 6, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 212

    secondo cui "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".

    Quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti prima dell’iscrizione a ruolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. La sentenza richiama questa garanzia nel valutare la comunicazione e la riduzione delle sanzioni.

  • Art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

    Il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione consente la riduzione delle sanzioni a un terzo. Nel caso deciso, la mancata comunicazione ha impedito alla contribuente di avvalersi tempestivamente della modalità agevolata; la Corte ha quindi confermato la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%.

  • Art. 132, n. 4, del codice di procedura civile

    Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

    La motivazione può essere concisa e non deve confutare individualmente ogni argomento delle parti. Non sussiste omessa pronuncia quando la soluzione adottata implica il rigetto delle deduzioni incompatibili con il ragionamento seguito.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha precisato che non si applica l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, la comunicazione preventiva permette al contribuente di chiarire o correggere gli elementi rilevati e, ricorrendone i presupposti, di pagare con sanzioni ridotte. Se la comunicazione dovuta manca, la possibilità di fruire della riduzione non può essere negata automaticamente per il solo mancato pagamento entro il termine che presupponeva il ricevimento della comunicazione.
  • La mancata comunicazione non comporta necessariamente, da sola, la nullità della cartella: occorre distinguere gli effetti sul procedimento e quelli sul trattamento sanzionatorio, tenendo conto del concreto contenuto della dichiarazione e delle garanzie applicabili.
  • Un credito d’imposta va riferito all’annualità in cui è maturato e verificato in base alle dichiarazioni e agli utilizzi documentati. Non è legittimo recuperarlo nuovamente in un anno successivo se risulta già utilizzato per le imposte dell’anno di maturazione e non è stato dichiarato o utilizzato nell’annualità contestata.
  • In Cassazione non è normalmente possibile rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; la censura deve individuare un effettivo vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
  • Non ricorre omessa pronuncia per il solo fatto che il giudice non abbia risposto espressamente a ogni argomento: il rigetto può essere implicito quando l’argomento è incompatibile con la motivazione e con la soluzione adottata.

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