Sentenza del 08/03/2024 n. 1989 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso del 50% della ritenuta IRPEF applicata a tassazione separata sulle somme erogate per incentivo all'esodo, sostenendo che l'Ufficio aveva tenuto silenzio-rifiuto sulla sua istanza. Il punto controverso era il termine entro cui poteva essere proposta l'istanza di rimborso: la Commissione Tributaria di primo grado aveva ritenuto la domanda decaduta per decorso del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973; il ricorrente contestava invece che dovesse applicarsi il termine di prescrizione ordinario o che, in ogni caso, il termine dovesse decorrere dall'ordinanza della Corte di giustizia UE del 16.1.2008.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il termine di decadenza di 48 mesi ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data in cui la ritenuta è stata operata (nel caso concreto nel 2001), e ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 16.6.2014 n. 13676) secondo cui l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia UE non supera il limite dei rapporti esauriti (prescrizione/decadenza). Pertanto la domanda di rimborso presentata nel 2009 è stata ritenuta tardiva. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento" e decorrenza dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata"
Il termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso opera anche quando l'imposta sia stata versata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea; il termine decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 giugno 2014 n. 13676
testo richiamato nel provvedimento (principio di prevalenza della certezza dei rapporti su effetto retroattivo delle pronunce)
Ha stabilito che l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia UE incontra il limite dei rapporti esauriti: la decadenza ex art. 38 non è superata dall'overruling giurisprudenziale o dalle pronunce comunitarie quando il termine è già decorso, per ragioni di certezza del diritto.
Ordinanza/Pronuncia Corte di giustizia UE (16.1.2008)
Riconosciuta la capacità retroattiva delle pronunce comunitarie nel disapplicare norme nazionali discriminatorie; tuttavia tale retroattività non è efficace nei rapporti già definitivamente consolidati per effetto di prescrizione/decadenza o sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- La richiesta di rimborso d'imposta derivante da norme poi dichiarate incompatibili con il diritto UE è soggetta al termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 DPR 602/1973: il termine decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
- La retroattività di una pronuncia della Corte di giustizia UE che disapplica una norma nazionale non consente di riaprire rapporti tributari già definitivamente consolidati per effetto di decadenza, prescrizione o sentenza irrevocabile.
- Se il vizio riguarda la struttura stessa del calcolo della ritenuta (es. aliquota applicata), il diritto al rimborso nasce nel momento dell'operazione della ritenuta e il relativo termine decadenziale inizia in quel momento.
- Per non perdere il diritto al rimborso, il contribuente deve attivarsi tempestivamente (presentare istanza o impugnare l'atto applicativo) entro i termini decadenziali; l'invocazione di pronunce successive della Corte di giustizia non prolunga automaticamente i termini.
- In controversie analoghe valutare sempre se il rapporto sia "esaurito" (sentenza irrevocabile, atto non impugnato, prescrizione/decadenza maturata): in tali casi la norma europea retroattiva non produce effetti favorevoli al contribuente.
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