Sentenza del 08/03/2024 n. 6277 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con atto del 31 dicembre 2014, efficace dal 1° gennaio 2015, Aarga cedette a Brianzacque il ramo d’azienda relativo ai servizi di acquedotto e fognatura nel Comune di Monza per 1.315.788 euro. L’Agenzia, con avviso notificato il 19 gennaio 2017, rideterminò il valore in 10.825.236 euro, recuperando 285.283 euro di imposta di registro e irrogando una sanzione dello stesso importo: ritenne che il debito di 9.509.447,74 euro maturato da Aarga verso Brianzacque per la depurazione costituisse una passività non inerente al ramo e, quindi, una componente del prezzo ai fini dell’imposta. Brianzacque contestò, con due motivi, sia che l’Amministrazione avesse introdotto soltanto in giudizio la questione della non inerenza, sia l’applicazione degli artt. 43, comma 2, e 51, comma 4, del TUR: sostenne che il debito fosse connesso al servizio idrico, che si fosse estinto per confusione e che la tariffa e la contabilità attestassero il collegamento con l’attività trasferita.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro l’avviso. Il secondo motivo è stato respinto: l’avviso, letto nel suo complesso, già implicava la contestazione della non inerenza e l’Agenzia in giudizio ne aveva precisato le ragioni senza mutare petitum o causa petendi né introdurre un fatto costitutivo nuovo. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato: la deduzione delle passività richiede che siano inerenti all’azienda ceduta e l’accertamento concreto dell’inerenza è questione di fatto, non riesaminabile in Cassazione sotto la censura proposta. La sola iscrizione contabile e il richiamo al meccanismo tariffario non bastavano; occorreva documentazione di supporto che provasse la pertinenza effettiva del debito al ramo trasferito. Brianzacque è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato dovuto, se applicabile, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
la motivazione dell'avviso (di accertamento o di rettifica), presidiata dall' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa
La motivazione deve rendere conoscibili presupposti e misura della pretesa e delimita le contestazioni che l’Ufficio può sviluppare in giudizio. È ammesso chiarire o qualificare la pretesa già contenuta nell’avviso, ma non sostituirne il fondamento con una causa petendi nuova.
Art. 43, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
Detto accollo non rappresenta altro che una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato in ragione dell'effettivo valore attribuito dalle parti all'azienda; il quale dovrà pertanto essere individuato, ai fini dell'imposta di registro, non al netto, ma al lordo della passività non inerente
I debiti accollati o estinti per effetto dell’atto concorrono alla base imponibile. Se la passività trasferita non è funzionalmente inerente all’azienda, l’accollo può valere come modalità di pagamento del prezzo e non riduce il valore imponibile.
Art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
Nondimeno, deve ritenersi che il suddetto controllo non possa prescindere dal riscontro di quest'ultimo requisito al fine dell'adeguamento dell'imposizione al valore effettivo del complesso aziendale trasferito.
Nel controllo del valore dichiarato per la cessione d’azienda, le passività risultanti dalla contabilità o da atti con data certa sono deducibili solo se è dimostrata la loro inerenza al complesso trasferito; la registrazione contabile, da sola, non dà diritto alla deduzione.
Art. 2560, secondo comma, del codice civile
La responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori non rende automaticamente quei debiti passività inerenti ai fini dell’imposta di registro. Se sono estranei all’azienda, l’assunzione può configurare un accollo che opera come componente del prezzo.
Art. 156 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)
Il meccanismo di riscossione e riparto della tariffa del servizio idrico, anche in caso di gestione separata, non prova da solo l’inerenza fiscale della specifica passività: servono elementi documentali che attestino il collegamento effettivo del debito con il ramo ceduto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente per la proposizione del ricorso.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la sua proposizione.
Massime di principio
- Nelle cessioni d’azienda, una passività riduce la base imponibile dell’imposta di registro soltanto se, oltre a risultare dalla contabilità obbligatoria o da un atto con data certa, è provata la sua effettiva inerenza funzionale all’azienda trasferita.
- La mera iscrizione contabile, il riconoscimento del debito o la responsabilità civilistica dell’acquirente per debiti risultanti dai libri non dimostrano da soli l’inerenza fiscale: occorre documentazione che chiarisca origine, ragione e collegamento del debito con il ramo ceduto.
- Se una passività assunta dall’acquirente è estranea all’azienda, l’accollo può essere considerato una modalità di pagamento del prezzo; in tal caso la base imponibile va determinata senza dedurre quella passività.
- L’Ufficio può precisare in giudizio la qualificazione giuridica e le ragioni di una pretesa già riconoscibile nell’avviso, ma non può introdurre una causa petendi o un fatto costitutivo nuovi che modifichino la pretesa e pregiudichino il diritto di difesa.
- La riscossione o il riparto di tariffe tra gestori di un servizio non sostituisce la prova documentale dell’inerenza della singola passività ai beni e all’attività oggetto di trasferimento.
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