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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6370 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale (C.t.r.) che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado relativa a un avviso di accertamento. Ha formulato sette motivi: il primo e il terzo denunciavano motivazione apparente o omessa pronuncia su specifiche censure; il quarto lamentava l’omessa pronuncia su questioni concernenti i criteri e il calcolo della percentuale media ponderata di ricarico; il quinto contestava l’uso del metodo analitico-induttivo sulla base di dati contabili discordanti e deduceva vizi di motivazione e di pronuncia; il sesto negava la legittimità di una doppia presunzione; il settimo contestava l’accertamento per mancanza dell’autorizzazione prevista per le verifiche. Con il secondo motivo, accolto dalla Corte, la società ha denunciato un errore processuale: la C.t.r. aveva deciso anche il merito nell’udienza camerale fissata soltanto per l’istanza di sospensione dell’atto, nonostante la richiesta di discussione in pubblica udienza, precludendo le facoltà processuali connesse alla trattazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti gli altri sei, senza esaminarne il merito. Ha ritenuto nulla la sentenza d’appello perché la C.t.r., pur avendo fissato l’udienza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per la sola istanza cautelare, aveva definito anche la controversia di merito, nonostante la contribuente avesse chiesto la pubblica udienza. La presenza delle parti e il fatto che fossero state ascoltate non dimostravano che avessero discusso anche il merito. Poiché le questioni richiedevano accertamenti di fatto, la Corte non ha deciso direttamente la causa: ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 47, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Dall'avviso di trattazione riprodotto in ricorso (cfr. pag. 10) risulta che detta udienza era stata fissata, espressamente, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 per la trattazione dell'"istanza di sospensione per l'atto" con successiva indicazione degli estremi della sentenza della C.t.p.

    L’udienza fissata in base a questa disposizione per trattare l’istanza di sospensione non può essere utilizzata per decidere anche il merito senza rispettare le regole processuali e il diritto di difesa.

  • Art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa

    Quando una parte ha chiesto la pubblica udienza, la trattazione in camera di consiglio del merito determina nullità processuale e travolge la sentenza, perché viola il diritto di difesa.

  • Art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ciò posto questa Corte, se pure con riferimento al processo tributario di primo grado - ma con principi valevoli anche nel giudizio di appello, stante il richiamo di cui all'art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992 alle norme dettate per il giudizio innanzi alla C.t.p.

    Le regole processuali richiamate per il giudizio tributario di primo grado, compresa quella sulla trattazione in pubblica udienza, si applicano anche al giudizio d’appello.

  • Principio costituzionale della ragionevole durata del processo

    il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio

    La cassazione con decisione diretta nel merito è possibile quando non servono ulteriori accertamenti di fatto e occorre risolvere solo una questione di diritto; non lo è quando, come in questo caso, il merito richiede accertamenti fattuali.

Massime di principio

  • Se un’udienza tributaria è fissata per la sola istanza di sospensione, il giudice non può usarla per definire anche il merito ignorando la distinta richiesta di pubblica udienza.
  • La richiesta di pubblica udienza tutela il diritto di difesa: decidere il merito in camera di consiglio, in sua presenza, comporta nullità della sentenza. La mera presenza delle parti all’udienza non prova che abbiano discusso il merito.
  • Nel giudizio d’appello tributario si applicano, in forza dell’art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992, le pertinenti regole processuali previste per il primo grado.
  • Dopo la cassazione, la Corte può decidere direttamente il merito solo se non occorrono accertamenti di fatto; se questi sono necessari, deve rinviare al giudice di merito.

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