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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24849/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato ritenuto in primo grado il vertice di un gruppo criminale e condannato per avere diretto un’azione di recupero di droga sottratta da due cittadini nigeriani, azione conclusasi con l’omicidio di una persona e il ferimento di un’altra, oltre che per detenzione e porto illegale di pistola e per detenzione di stupefacenti. La prima sentenza di appello aveva assolto l’imputato dai capi principali, ma la Cassazione aveva annullato per difetto di motivazione rafforzata, imponendo di rivalutare alcuni indizi. Nel giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello ha nuovamente assolto l’imputato ritenendo non dimostrata né la volontà omicidiaria né la prevedibilità dell’evento letale, ricondotto a un’iniziativa autonoma e improvvisa del complice. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova: secondo il ricorrente, la Corte di rinvio avrebbe frainteso le dichiarazioni testimoniali e le intercettazioni, avrebbe sottovalutato il contesto di minacce, armi e tensione già presente dal primo incontro, avrebbe illogicamente escluso la prevedibilità dell’omicidio e avrebbe erroneamente valutato sia l’espressione intercettata attribuita all’imputato sia la sua condotta successiva ai fatti, che a suo dire denotavano adesione o comunque accettazione del rischio dell’esito violento. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che il giudice del rinvio aveva esaminato in modo analitico e complessivo gli indizi, che l’imputato aveva partecipato solo al primo accesso con finalità di recupero della droga, che l’escalation violenta si era sviluppata solo nel terzo incontro al quale egli non aveva preso parte, e che non erano emersi elementi concreti per ritenere prevedibile o accettato l’omicidio, né per qualificare come travisata la prova valutata in appello. Anche la lettura della frase intercettata e della condotta post factum è stata ritenuta una valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale, ritenendo la sentenza di appello di rinvio congruamente motivata e immune da manifesta illogicità o da travisamento decisivo della prova. Ha ritenuto corretto l’assunto secondo cui l’omicidio era frutto di un’iniziativa autonoma e improvvisa del complice, non prevedibile né voluta dall’imputato, e ha escluso che il ricorso si confrontasse con un vero travisamento probatorio, limitandosi invece a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. L’assoluzione dell’imputato dai capi relativi all’omicidio, al ferimento e alla detenzione/porto d’arma resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • artt. 110, 575, 582, 416-bis.1 c.p.

    richiamati per qualificare il capo d’imputazione relativo al concorso nell’azione violenta culminata in omicidio e ferimento, con aggravante mafiosa

  • artt. 110, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, 416-bis.1 c.p.

    richiamati per il concorso nella detenzione illecita e nel porto in luogo pubblico di una pistola, con aggravante mafiosa

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 c.p.

    richiamato per il capo relativo agli stupefacenti, con aggravante mafiosa, ma non oggetto della specifica impugnazione esaminata

  • art. 116 c.p.

    evocato dal ricorrente come possibile titolo di responsabilità per il concorso anomalo, escluso dalla corte di appello perché l’evento omicidiario non era prevedibile

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    citato nel ricorso per delimitare l’enunciazione del motivo nei limiti necessari

  • art. 627 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo riportato, ma la sentenza di rinvio viene valutata alla luce dei principi del giudizio rescindente e del compendio indiziario da rivalutare

  • art. 606 c.p.p.

    implicito nel sindacato di legittimità su mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento della prova

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando la Corte di merito riforma una condanna in assoluzione, deve confrontarsi con gli indizi indicati dalla sentenza rescindente e fornire una motivazione analitica e complessiva; se tale motivazione è logicamente coerente, la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito fondi la decisione su una prova inesistente o attribuisca a un elemento probatorio un contenuto oggettivamente e incontrovertibilmente diverso da quello reale, e il dato travisato deve essere decisivo.
  • Non è sindacabile in cassazione la diversa interpretazione di dichiarazioni testimoniali o conversazioni intercettate, quando il ricorrente si limiti a contrapporre alla ricostruzione del giudice un’apprezzamento alternativo del medesimo materiale probatorio.
  • Ai fini del concorso anomalo o della responsabilità per l’esito più grave di un’azione criminosa, occorre la prevedibilità dell’evento ulteriore in capo all’agente; se l’evento deriva da un’iniziativa autonoma, improvvisa e non controllabile del correo, la responsabilità dell’originario concorrente non può essere affermata sulla sola base del contesto criminoso generale.
  • La condotta successiva al fatto, anche se di sostegno al complice, non è di per sé sufficiente a dimostrare una previa adesione all’evento omicidiario, quando risulti compatibile con le dinamiche interne del gruppo criminale e con esigenze di protezione dell’assetto associativo.
  • Quando l’imputato abbia partecipato solo a una fase iniziale dell’operazione, con finalità coerenti con il proprio ruolo e senza elementi concreti circa la disponibilità di armi o l’esistenza di un piano violento, la prevedibilità dell’omicidio non può essere desunta in via automatica dalla mera tensione successivamente maturata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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