Cassazione Civile, Sentenza n. 15437/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza n. 236/2017 del Comune di Montesilvano con cui è stata ingiunta la somma di € 3.000,00 per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di cibi e bevande (contestata come violazione dell'art. 1, comma 91, lett. f), L.R. n. 11/2008). In primo grado la querela di falso sul verbale della Polizia Municipale è stata respinta e l'opposizione rigettata. In appello le appellanti hanno notificato una citazione (13/09/2019) e il relativo deposito telematico è avvenuto il 24/09/2019; la Corte d'Appello dell'Aquila ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività ritenendo che, trattandosi di giudizio regolato dal d.lgs. 150/2011 (rito del lavoro/rito paralegislativo), l'appello dovesse essere proposto con ricorso entro i termini previsti (termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) e che l'art. 4 d.lgs. 150/2011 non potesse sanare la decadenza in appello quando il giudizio di primo grado era stato introdotto con il rito corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da Clementina Grossi e dalla CWIN srls, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che, dal momento che il giudizio di primo grado era stato introdotto correttamente con ricorso, non era applicabile la salvaguardia processuale prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 (che vale solo per il mutamento del rito in primo grado). La tempestività dell'impugnazione in appello deve essere valutata con riferimento alle regole del rito effettivamente seguito in primo grado: l'appello doveva essere proposto con ricorso e depositato nei termini (art. 434 c.p.c. e termine lungo ex art. 327 c.p.c.). Essendo il deposito del ricorso d'appello avvenuto oltre il termine lungo (deposito il 24/09/2019 rispetto alla scadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza del 14/02/2019), l'impugnazione è stata dichiarata tardiva. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 1.800 più 200 per esborsi e rimborso forfettario al 15% IVA e CPA) e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La norma che disciplina il mutamento del rito in primo grado non opera retroattivamente in appello; la sua efficacia 'salvifica' riguarda solo i casi in cui il giudizio sia stato introdotto erroneamente in primo grado e il giudice disponga il mutamento entro i termini previsti (non oltre la prima udienza). Non può essere utilizzata per sanare la decadenza dell'appello quando il primo grado è stato correttamente instaurato con il rito previsto dalla legge.
d.lgs. n. 150/2011, artt. 6 e 7
Stabiliscono che il giudizio di opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e analoghe materie è regolato dal rito del lavoro (procedura speciale/paralegislativa), perciò l'appello avverso la sentenza di primo grado va proposto nella forma del ricorso secondo le norme del rito del lavoro.
L.R. n. 11/2008, art. 1, comma 91, lett. f)
Norma regionale che sanziona l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di cibi e bevande; da essa è derivata l'ingiunzione comunale oggetto dell'opposizione.
art. 327 c.p.c. (termine lungo)
Il termine lungo (sei mesi) di impugnazione, rilevante quando la sentenza non è notificata, è il termine cui la Corte ha fatto riferimento per ritenere tardivo il deposito del ricorso di appello; la data utile è la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Individua modalità e termini per la proposizione dell'appello nella forma del ricorso nel rito del lavoro; la Corte ne ha richiamato l'applicazione per determinare la forma corretta dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-bis e comma 1-quater)
Prevede la disciplina del contributo unificato e la possibilità di un ulteriore versamento in determinati casi; la Corte ha disposto l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente qualora dovuto.
Massime di principio
- Se il giudizio di primo grado è stato introdotto correttamente con ricorso (rito previsto dalla legge), in sede di appello l'impugnazione deve essere proposta nella forma e nei termini previsti da quel rito; non è possibile invocare l'art. 4 d.lgs. 150/2011 per sanare un'appello depositato oltre i termini.
- Quando l'opposizione a verbali di accertamento è disciplinata dal d.lgs. n. 150/2011 (artt. 6-7), il termine rilevante per valutare la tempestività dell'appello è il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (se la sentenza non è stata notificata); il deposito del ricorso dopo tale termine determina l'inammissibilità.
- Se il giudizio di primo grado è stato introdotto con citazione anziché con ricorso, la forma erronea può essere 'sanata' solo se la citazione è stata tempestivamente notificata e il giudice di primo grado abbia disposto il mutamento del rito nei termini (effetto 'salvifico' ex art. 4 d.lgs. 150/2011); in mancanza di tale mutamento o di tempestiva notifica, permangono decadenze e preclusioni del rito erroneamente scelto.
- La data utile per valutare la tempestività è, a seconda dei casi, la data di deposito del ricorso o la data di notificazione della citazione: occorre determinare quale forma (ricorso o citazione) fosse prescritta dalla legge per quel giudizio e seguire la regola corrispondente.
- Le questioni probatorie collaterali (es. querela di falso) non interferiscono con le regole di forma e termini dell'impugnazione: anche in presenza di contestazioni sulla prova documentale, restano applicabili le decadenze procedurali ordinarie.
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