Cassazione Civile, Sentenza n. 15321/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il rigetto, pronunciato dal Tribunale di Milano, della sua domanda di declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo disposto in favore di Dunblair. La questione centrale è se il decreto presidenziale della Corte d'appello di Roma che, in fase monitoria ex art. 839 c.p.c., ha negato l'exequatur a un lodo arbitrale straniero per contrasto con l'ordine pubblico possa essere assimilato a una pronuncia di accertamento (anche non definitiva) dell'inesistenza del diritto ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., con conseguente automatica perdita di efficacia della misura cautelare; ovvero se sia invece necessaria una sentenza emessa nella fase di opposizione ex art. 840 c.p.c. (anche non definitiva) per determinare l'inefficacia sopravvenuta della cautela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sekrevski. Ha affermato che: (i) l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c. si verifica quando sia pronunciata una sentenza (anche non definitiva) che accerti l'inesistenza del diritto oggetto della cautela nell'ambito del giudizio sull'exequatur; (ii) il diniego dell'exequatur pronunciato dal Presidente della Corte d'appello in fase monitoria, se tempestivamente impugnato, costituisce un provvedimento a stabilità limitata e non è assimilabile a una sentenza non definitiva atta di per sé a far venir meno la misura cautelare; (iii) invece, se il decreto presidenziale di diniego non è tempestivamente impugnato nei termini, può produrre l'effetto di inefficacia della misura. La Corte ha dunque corretto la motivazione della sentenza impugnata e confermato il rigetto del ricorso, compensando le spese.
Norme richiamate
Disciplina la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione a pronunce che accertino l'inesistenza del diritto cautelato; la Corte interpreta che la pronuncia idonea a far venir meno la cautela è la sentenza (anche non definitiva) resa nell'ambito dell'opposizione all'exequatur, mentre il decreto presidenziale monitorio opposto tempestivamente non è assimilabile a tale sentenza
Regola la procedura di exequatur per i lodi stranieri; prevede la fase monitoria dinanzi al Presidente della Corte d'appello e i controlli formali e sostanziali (es. contrasto con l'ordine pubblico) che possono condurre al diniego dell'esecutività del lodo
Consente l'opposizione al decreto presidenziale di diniego dell'exequatur e l'esame pieno, in sede di Corte d'appello, con sentenza impugnabile in cassazione; la sentenza resa in questa fase (anche non definitiva) può determinare l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies
art. 839, quarto comma, n. 2, c.p.c.
Prevede il diniego dell'exequatur quando il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno; tale diniego in sede monitoria costituisce controllo sostanziale ma il relativo decreto ha stabilità limitata se tempestivamente impugnato
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ("New York Convention")
Fornisce la cornice internazionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere; la disciplina italiana di exequatur (artt. 839-840 c.p.c.) riproduce i margini di controllo compatibili con la Convenzione
Indica il criterio dell'ordine pubblico internazionale come limite al riconoscimento di situazioni giuridiche straniere; la Corte lo richiama per delimitare il controllo di conformità dell'ordinamento italiano
d.lgs. n. 149/2022 (art. 35, comma 1) - riforma art. 669-novies
La Corte segnala la rilevanza transitoria della riforma: per i procedimenti iniziati prima del 28/02/2023 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul rapporto tra cautela e merito
Prevede la conversione del sequestro conservativo in pignoramento a seguito dell'ottenimento di un titolo esecutivo; l'exequatur del lodo straniero ha rilievo pratico proprio per permettere tale conversione
Norma richiamata nel procedimento relativo alla richiesta di tutela cautelare in presenza di clausola compromissoria e arbitrato; il caso di specie ha visto l'uso della misura cautelare ante causam e successiva fase arbitrale
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Autorizza la Corte di Cassazione a motivare la decisione su basi di diritto diverse da quelle della sentenza impugnata e a correggere la motivazione; applicata per riformulare i principi giuridici rispetto alla motivazione della Corte territoriale
Richiamato come riferimento normativo per la domanda di riconoscimento ed esecutorietà di un lodo straniero davanti al giudice italiano
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norme in materia di contributo unificato cui la Corte fa riferimento per l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il diniego dell'exequatur pronunciato dal Presidente della Corte d'appello in fase monitoria (art. 839 c.p.c.) ha una stabilità limitata: se è tempestivamente impugnato, non è di per sé idoneo a far perdere automaticamente efficacia a una misura cautelare; serve la pronuncia resa nella fase di opposizione (art. 840 c.p.c.) per farne conseguire l'inefficacia ai sensi dell'art. 669-novies
- Se il decreto presidenziale di diniego dell'exequatur non viene impugnato nei termini, quel provvedimento può produrre l'effetto di rendere inefficace la misura cautelare antecedente
- La cognizione sull'exequatur è un "supplemento di cognizione" limitato alla riconoscibilità e all'eseguibilità del lodo nello Stato italiano (con particolare riferimento all'ordine pubblico) e non costituisce riesame del merito arbitrale
- Una sentenza, anche non definitiva, resa nell'ambito dell'opposizione all'exequatur che accerti l'inesistenza del diritto cautelato è idonea a determinare la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies
- Nei procedimenti che riguardano lodi stranieri e misure cautelari ottenute in Italia è essenziale seguire la procedura ex art. 839-840 c.p.c.; la tempestività delle impugnazioni e la forma di ingresso in giudizio sono determinanti per la sorte della cautela
- In situazioni con sospetti di illecità (es. riciclaggio) che giustificano un diniego per ordine pubblico, l'autorità nazionale deve operare un bilanciamento circoscritto ma rigoroso: l'accertamento di contrarietà all'ordine pubblico può impedire l'efficacia del titolo straniero e incidere quindi sulla cautela
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