Cassazione Civile, Sentenza n. 15235/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della CTR che, in sede di rinvio dalla Corte di legittimità, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio su due questioni principali: (1) la qualificazione fiscale del disavanzo di fusione risultante dall'incorporazione di PREDIN s.r.l. e la sua eventuale "neutralizzazione" in bilancio e nella dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2004; l'Ufficio denunciava che la CTR non aveva compiutamente verificato la dichiarazione dei redditi 2004 per accertare se il disavanzo fosse stato esposto e rilevato fiscalmente, così come la Suprema Corte aveva ordinato; (2) la sussistenza dell'IVA sulle prestazioni rese dai subappaltatori per i lavori di ampliamento dell'aerostazione di Falconara Marittima, con riferimento all'interpretazione dell'art. 9, n. 6, DPR n. 633/72 e dell'art. 3, c.13, DL 90/1990. L'Agenzia chiedeva la cassazione per violazione di norme di procedimento e per errata valutazione di fatto e di diritto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (relativo al disavanzo di fusione) ritenendo che la CTR non avesse ottemperato al mandato della Corte di legittimità: la CTR si era limitata ad osservare che il disavanzo risultava nelle rimanenze iniziali e finali e aveva concluso per la "neutralizzazione" senza esaminare la dichiarazione dei redditi 2004 per verificare come quei dati fossero stati esposti fiscalmente. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di merito (CGT-2 Puglia, sez. distaccata di Foggia) in diversa composizione per un nuovo e motivato esame, con esplicito invito ad accertare la corrispondenza fra bilancio e dichiarazione dei redditi 2004 e a decidere sulle spese di giudizio di legittimità. Il secondo motivo (relativo all'IVA sui lavori di ampliamento) è stato ritenuto infondato: la CTR aveva verificato la corrispondenza delle opere subappaltate con l'oggetto dell'appalto e correttamente applicato l'interpretazione dell'art. 9, c.1, n.6, DPR 633/72 come integrato dall'art. 3, c.13, DL 90/1990, escludendo l'assoggettamento ad IVA delle opere in questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato dall'Agenzia per denunciare violazione di legge e nullità della motivazione della sentenza della CTR; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo in relazione al mancato esame della dichiarazione dei redditi 2004
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e deciso; contestazione riferita alla mancata verifica richiesta dalla Corte di legittimità
art. 132 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia nella doglianza sulla nullità della sentenza; rilevanza collegata al profilo della motivazione e della corrispondenza tra conclusioni e decisione
art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972
La norma prevede la non imponibilità (o non imponibilità ai fini IVA) di determinati servizi prestati nei porti, aeroporti e scali ferroviari che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti; la Corte ha confermato l'applicazione dell'interpretazione di non assoggettabilità ad IVA dei lavori di rifacimento/ampliamento/ristrutturazione richiamati dalla disposizione, anche se eseguiti in subappalto, purché corrispondenti all'oggetto dell'appalto
art. 3, comma 13, Decreto-Legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito)
Norma di interpretazione autentica che estende la nozione di servizi non imponibili ai lavori di rifacimento, completamento, ampliamento e ristrutturazione degli impianti portuali/aeroportuali; utilizzata per escludere l'IVA sulle prestazioni subappaltate qualora inerenti al contratto
principio di neutralità fiscale della fusione
Principio secondo cui gli effetti civilistici della fusione devono trovare corrispondenza nella posizione fiscale delle società coinvolte; la Corte ha precisato che occorre verificare se e come gli elementi contabili (disavanzo di fusione, valore del cespite ricevuto) sono stati esposti nella dichiarazione dei redditi dell'anno rilevante, perché la neutralità si realizza solo se gli elementi sono stati correttamente rappresentati in sede fiscale
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità rinvia ad una nuova valutazione, il giudice del rinvio deve esaminare compiutamente le risultanze documentali indicate dalla Corte superiore (es. dichiarazioni dei redditi) e motivare specificamente le ragioni della propria decisione; la mera ripetizione di affermazioni di parte o l'osservazione di dati "pacifici" nel bilancio non è sufficiente.
- Nel caso di disavanzo di fusione iscritto in bilancio tra le "rimanenze iniziali" e riportato tra le "rimanenze finali", è fondamentale verificare la dichiarazione dei redditi dell'anno interessato per accertare se la neutralità fiscale è stata effettivamente attuata: se nella dichiarazione non risultano gli elementi negativi corrispondenti, non possono essere giustificate variazioni in aumento dilazionate su più anni senza spiegazione.
- La qualificazione IVA dei lavori di ampliamento o ristrutturazione in ambito portuale/aeroportuale deve essere valutata alla luce dell'art. 9, n.6, DPR 633/72 e dell'art. 3, c.13, DL 90/1990: i lavori di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti rientrano nella nozione di non imponibilità quando riflettono il funzionamento o la manutenzione dell'impianto; la fattispecie è neutra rispetto al fatto che le opere siano eseguite direttamente dall'appaltatore o da subappaltatori, purché le opere siano corrispondenti all'oggetto contrattuale.
- In contestazioni fiscali complesse che coinvolgono profili contabili e fiscali (es. effetti di una fusione), il giudice deve svolgere un accertamento 'funditus' dei documenti tributari rilevanti (dichiarazioni fiscali, quadri dichiarativi), non limitandosi ad acquisire le risultanze civilistiche del bilancio.
- Se emergono discrepanze tra importi iscritti in bilancio e le variazioni fiscali operate negli anni successivi, l'amministrazione e il giudice devono verificare se tali discrepanze derivino da errori di redazione della dichiarazione fiscale o giustifichino una rettifica tributaria; la ripartizione di una variazione in più esercizi richiede una motivazione e riscontro documentale.
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