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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15245/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zamparini aveva proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato la pronuncia del Tribunale favorevole all'opponente. I principali profili dedotti erano: 1) le scritture contabili dimostrerebbero che non vi fu trasferimento di denaro contante ma compensazioni interne tra società del medesimo gruppo; 2) errata valutazione e mancata considerazione delle schede contabili e di altri documenti probatori; 3) violazione delle regole sulla prova e sul relativo onere (art. 2697 c.c. e art. 2709 c.c.); 4) errata applicazione e interpretazione della normativa antiriciclaggio e dei criteri sanzionatori (art. 49 e art. 63 d.lgs. n. 231/2007), con specifica doglianza circa l'omessa applicazione del regime sanzionatorio più favorevole intervenuto successivamente (modifiche operate dal d.lgs. n. 90/2017 e dalle successive modifiche). Complessivamente Zamparini chiedeva l'annullamento della sentenza di appello o, quanto meno, la riforma della determinazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte le censure di merito, confermando che la valutazione delle scritture contabili e della prova fattuale è riservata al giudice del merito (e che la corte di appello poteva ritenere dirimente l'espressa annotazione di pagamenti in contanti). Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo relativo all'applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole sopravvenuta: ha ritenuto obbligatorio il principio di applicazione retroattiva della norma più favorevole in materia antiriciclaggio (art. 69 d.lgs. n. 231/2007) e ha disposto che vada effettuato un giudizio comparativo concreto (tenendo conto anche dei criteri di graduazione di cui all'art. 67) per stabilire quale disciplina sia più favorevole per la persona sanzionata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché decida la controversia nel merito anche in ordine alle spese e riesamini la determinazione della sanzione applicando la normativa più favorevole e compiendo il necessario confronto concreto dei regimi sanzionatori.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    il bilancio di una società di capitale regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima

    Le scritture contabili e il bilancio fanno prova legale dei debiti sociali ma il loro apprezzamento rimane affidato alla libera valutazione del giudice di merito, che può preferire alcune scritture ad altre.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata in tema di onere della prova: la parte deve specificamente confrontarsi con la ratio decidendi; tuttavia la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione nella valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    Norma sostanziale riferita all'illegittimità dei trasferimenti in contanti oltre i limiti di legge; la contestazione riguarda l'ipotesi di trasferimento irregolare di denaro.

  • art. 63 d.lgs. n. 231/2007 (testo vigente dal 27/10/2019)

    "Fatta salva l'efficacia degli 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro"

    Testo più favorevole intervenuto successivamente: la Corte ha ricordato che va comunque considerato il comma 6 che quintuplica la sanzione minima e massima per importi superiori a 250.000 euro, per cui è necessario un giudizio comparativo concreto.

  • art. 58 d.lgs. n. 231/2007 (testi previgenti corrispondenti ad art. 63)

    "si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"

    Nei testi previgenti la sanzione veniva quantificata in percentuale sull'importo trasferito con minimi aumentati per certe soglie; la Corte ha ritenuto che il confronto tra regimi richieda valutazione concreta del trattamento complessivamente più favorevole.

  • art. 69 d.lgs. n. 231/2007

    Prevede la retroattività della legge successiva più favorevole in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio; la Corte ha affermato che le norme più favorevoli sopravvenute devono essere applicate anche d'ufficio.

  • d.lgs. n. 90/2017

    Modifiche normative che hanno introdotto criteri di graduazione e il principio di applicazione della norma più favorevole; rilevante per il confronto tra regimi sanzionatori.

  • art. 67 d.lgs. n. 231/2007

    Contiene i criteri per la determinazione della sanzione (circostanze attenuanti/agggravanti e parametri di graduazione); la Corte ha disposto che il giudice deve tenerne conto nel confronto per individuare la disciplina più favorevole in concreto.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dalla parte ricorrente in ordine all'onere probatorio e alla necessità di accogliere l'opposizione in mancanza di prova; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme probatorie operata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Le scritture contabili e il bilancio hanno valore probatorio rilevante (art. 2709 c.c.), ma il loro apprezzamento concreto resta rimesso al giudice del merito: il giudice può ritenere prevalenti annotazioni formali anche qualora esistano elementi contrari.
  • L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare, sulla base di elementi probatori adeguati, l'effettivo trasferimento illecito di denaro; questioni di credibilità e di scelta tra risultanze documentali sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Quando sopravviene una normativa sanzionatoria più favorevole in materia amministrativa antiriciclaggio, questa deve essere applicata retroattivamente anche d'ufficio (principio del favor rei), con conseguente obbligo per il giudice di effettuare un confronto concreto tra i regimi.
  • Il confronto tra regimi sanzionatori non può limitarsi a confrontare i minimi e i massimi edittali: va eseguito un giudizio concreto prendendo in considerazione i criteri di determinazione (art. 67) e le caratteristiche del caso concreto per individuare quale disciplina sia effettivamente più favorevole.
  • Le censure che richiedono una rivalutazione delle prove documentali o testimoniali sono inammissibili in sede di legittimità quando la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e coerente; la Cassazione interviene principalmente per questioni di diritto o vizi motivazionali gravi.
  • Se la Corte di legittimità accoglie il motivo relativo alla disciplina sanzionatoria più favorevole, la causa viene generalmente rinviata al giudice di merito per la valutazione fattuale e per l'applicazione concreta della normativa ritenuta applicabile.

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