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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21685/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala, confermando la condanna di tre imputati per diversi episodi di estorsione tentata e consumata, aggravata e in continuazione. Il primo ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'estorsione, sostenendo che la condotta fosse stata al più una richiesta di aiuto economico priva di minaccia e di finalità di profitto ingiusto, e chiedeva la riqualificazione nel diverso reato di violenza privata. Il secondo ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando che il materiale probatorio non dimostrasse in modo univoco la minaccia o il contributo causale alla condotta estorsiva; contestava anche l'aggravante delle più persone riunite e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il terzo ricorrente censurava la motivazione quanto alla prova del fatto e alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la propria condotta fosse stata neutra o addirittura protettiva, e contestava pure l'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo le doglianze generiche, reiterative rispetto all'appello e manifestamente infondate. Ha valorizzato la c.d. doppia conforme di condanna e ha osservato che i giudici di merito avevano già ricostruito in modo congruo e logicamente coerente le condotte minacciose e la progressione degli atti estorsivi, nonché la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare il contenuto della esposizione dei motivi di ricorso riportati solo nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria, ma ritenuto non violato perché la motivazione di merito era congrua e coerente.

  • art. 610 c.p.

    richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione della condotta in violenza privata, ma la Corte ha escluso la fondatezza della richiesta perché la condotta integrava estorsione.

  • art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.

    aggravante delle più persone riunite, ritenuta sussistente dai giudici di merito e confermata in cassazione.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro del giudizio di merito sulla dosimetria della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già proposte in appello senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme di condanna, la sentenza di appello può saldarsi con quella di primo grado in un unico compendio argomentativo; il giudice di legittimità non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva è logica e completa.
  • In materia di estorsione, non è necessario che la vittima sia privata in modo assoluto della libertà di autodeterminazione; è sufficiente che la minaccia o la pressione siano idonee a indurla ad aderire alla richiesta per evitare un male percepito come più grave.
  • Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione, l'idoneità causale e l'univocità degli atti vanno valutate ex ante, alla luce delle concrete modalità della condotta e del contesto in cui essa si inserisce.
  • La deduzione difensiva che pretenda una diversa lettura del compendio probatorio non è scrutinabile in cassazione quando si risolve in una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, in assenza di illogicità manifesta o arbitrio motivazionale.
  • L'aggravante della presenza di più persone riunite può essere ritenuta quando la presenza congiunta dei concorrenti rafforzi oggettivamente l'azione intimidatoria o prevaricatrice.
  • rami devono solo indicare label tassonomiche esatte e pertinenti centralmente

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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