Sentenza n. 2547/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione dell’ASL relativa alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, rispetto a un fatturato complessivo dichiarato di euro 1.957.643,87, gli importi liquidabili e non liquidabili per prestazioni ordinarie e prestazioni appartenenti ai gruppi R. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli obblighi di motivazione, dei principi di affidamento, tempestività, buona fede, trasparenza, buon andamento e proporzionalità, lamentando che la regressione tariffaria per l’anno 2020 fosse stata determinata con notevole ritardo, senza spiegazione delle ragioni del ritardo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e del decreto commissariale regionale richiamato, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che la deliberazione non indicasse la data consuntiva di esaurimento del budget di spesa e rendesse quindi non verificabili le elaborazioni e la quantificazione del fatturato liquidabile. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’inammissibilità per sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti clausola di salvaguardia e per mancata notifica ai controinteressati, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023. Secondo il Collegio, le censure non riguardano gli atti autoritativi a monte con cui sono stati disposti la regressione tariffaria e i criteri di calcolo, ma esclusivamente le modalità e i tempi della sua concreta applicazione, con conseguente determinazione dell’importo dei corrispettivi spettanti alla struttura. In tale fase l’ASL opera mediante atti paritetici e sulla base degli accordi contrattuali, senza esercizio di potere discrezionale autoritativo, poiché il rapporto è soggetto al limite dello stanziamento e del budget. Il petitum sostanziale attiene pertanto alla quantificazione e alla debenza del corrispettivo, e la posizione azionata è di diritto soggettivo, spettando la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle ordinanze delle Sezioni Unite richiamate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Il rapporto tra Servizio sanitario regionale e soggetti privati accreditati si inserisce in appositi accordi contrattuali, nell’ambito dei quali la determinazione dei corrispettivi e l’applicazione del budget possono assumere natura paritetica.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme preclusioni e decadenze.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla motivazione della deliberazione, ma il TAR non ne ha esaminato la violazione nel merito per il difetto di giurisdizione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità o la violazione, avendo declinato la giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Quando le contestazioni relative alla regressione tariffaria riguardano esclusivamente tempi, modalità applicative, calcoli e quantificazione dei corrispettivi, senza investire gli atti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione o stabilito i criteri generali, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nella fase di determinazione e pagamento dei corrispettivi dovuti alle strutture sanitarie private accreditate, l’azienda sanitaria opera in via paritetica e iure privatorum sulla base degli accordi contrattuali, non esercitando un potere discrezionale autoritativo quando il rapporto è vincolato dal tetto di spesa stanziato.
- La qualificazione della domanda ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: se la controversia mira in concreto ad accertare la debenza o l’ammontare del corrispettivo contrattuale, la posizione dedotta è di diritto soggettivo, anche quando l’atto sia formalmente qualificato come determinazione amministrativa di regressione tariffaria.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono conservarsi mediante riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, nel rispetto delle preclusioni e decadenze maturate.
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