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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17026/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a un privato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro per avere incassato assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità, per un importo complessivo di 15.000 euro. L'opposizione era stata rigettata dal Tribunale e poi la sentenza confermata in appello. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata lettura del dispositivo, nonostante l'applicabilità del rito del lavoro; 2) nullità per avere celebrato l'udienza di discussione in forma cartolare; 3) violazione delle norme sul deposito e sulla comunicazione del provvedimento per mancata comunicazione alle parti del deposito della decisione nel fascicolo telematico; 4) erronea interpretazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007, sostenendo che la condotta sanzionata presupporrebbe l'emissione o il trasferimento del titolo e non la mera presentazione all'incasso; 5) omessa considerazione della tesi secondo cui la funzione della norma, cioè la tracciabilità dei pagamenti, sarebbe comunque assicurata dall'incasso e la disposizione sarebbe incostituzionale nella lettura data dalla corte; 6) violazione del termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 l. 689/1981, con decorrenza che il ricorrente voleva anticipare alla prima segnalazione della banca; 7) motivazione apparente sul presupposto dell'illecito, sostenendo che la sanzione scatterebbe solo in assenza congiunta del nome del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, non già per la mancanza di uno solo dei requisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure processuali sull'udienza cartolare e sul deposito della sentenza, osservando che l'art. 127-ter c.p.c. consente la trattazione scritta e che il deposito nello stesso giorno dell'udienza, con pubblicazione integrale della sentenza, soddisfa la funzione della lettura del dispositivo; ha inoltre ritenuto corretta la comunicazione prevista dall'art. 133 c.p.c. per i provvedimenti decisori. Sul merito della sanzione, ha affermato che la presentazione all'incasso di un assegno privo della clausola di non trasferibilità integra violazione dell'art. 49 d.lgs. 231/2007, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 169/2012. Ha poi confermato la tempestività della contestazione, perché il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui l'amministrazione dispone di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la violazione, non dalla sola prima segnalazione incompleta. Infine, ha escluso che la sanzione richieda la mancanza congiunta di tutti gli elementi indicati dall'art. 49, comma 5, poiché l'art. 63 del medesimo decreto sanziona ogni violazione, anche parziale, della disposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità processuale, ma ritenuto non violato alla luce della corretta celebrazione dell'udienza e del deposito della sentenza.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'obbligo di lettura del dispositivo nel rito del lavoro; la Corte ha ritenuto che la funzione della norma sia stata soddisfatta dal deposito della decisione nello stesso giorno dell'udienza.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di rito del lavoro e udienza di discussione; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Consente lo svolgimento delle udienze in forma scritta/cartolare mediante note sostitutive della discussione orale; compatibile con il rito del lavoro e idoneo a soddisfare la funzione della lettura del dispositivo.

  • art. 128 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 156 e 127-ter c.p.c. per censurare la forma cartolare dell'udienza; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina delle udienze; la Corte ha ritenuto corretta la decisione nel quadro delle norme sulle udienze cartolari.

  • art. 127-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di udienze da remoto/cartolari e deposito del provvedimento; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    Prevede la comunicazione alle parti del deposito della sentenza a cura della cancelleria; applicabile ai provvedimenti decisori depositati nel fascicolo telematico.

  • art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007

    "Gli assegni bancari e postali emessi per importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità"

    La disposizione è violata anche quando manchi solo la clausola di non trasferibilità; la presentazione all'incasso di un assegno senza tale clausola integra la condotta sanzionabile.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 169/2012

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 49 d.lgs. 231/2007, chiarisce che costituisce violazione anche la semplice presentazione all'incasso di un assegno privo della clausola di non trasferibilità.

  • art. 63, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 231/2007

    "Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro"; "per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito"

    La sanzione si applica a ogni inosservanza della disciplina sugli assegni, anche parziale, e quindi anche quando l'assegno rechi il nome del beneficiario ma non la clausola di non trasferibilità.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la violazione, non dalla sola acquisizione di una segnalazione incompleta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare una pretesa omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello adeguata e non apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione adeguata al minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto il requisito motivazionale rispettato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro o in procedimenti ad esso assimilati, la celebrazione dell'udienza in forma cartolare è compatibile con la disciplina processuale quando la norma consente il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale; la funzione della lettura del dispositivo risulta soddisfatta se la decisione completa è depositata nello stesso giorno dell'udienza.
  • Per i provvedimenti decisori depositati nel fascicolo telematico, la comunicazione alle parti segue la disciplina generale dell'art. 133 c.p.c., non quella prevista per le ordinanze emesse fuori udienza.
  • In materia di sanzioni antiriciclaggio sugli assegni, la presentazione all'incasso di un assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità integra la violazione dell'art. 49 d.lgs. 231/2007, anche se il titolo reca il nome del beneficiario.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 49 d.lgs. 231/2007 chiarisce che la condotta sanzionata non richiede necessariamente l'emissione o il trasferimento del titolo tra privati: è sufficiente anche la sua presentazione all'incasso in violazione dell'obbligo di non trasferibilità.
  • La sanzione amministrativa per le violazioni dell'art. 49 d.lgs. 231/2007 colpisce anche l'inosservanza parziale della prescrizione, sicché la mancanza di uno solo degli elementi richiesti dalla norma è sufficiente a integrare l'illecito.
  • Nel procedimento sanzionatorio ex l. 689/1981, il termine per la contestazione decorre solo quando l'amministrazione abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari per qualificare la condotta come sanzionabile; una segnalazione incompleta non fa decorrere il termine decadenziale.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, raggiungendo il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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