Cassazione Penale, Sentenza n. 10408/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del primo motivo e, ai sensi dell'art.129 c.p.p., ha verificato che il termine massimo di prescrizione (calcolato in anni 7 e mesi 6, con sospensioni computate) è scaduto il 27 aprile 2022; perciò ha pronunciato l'annullamento per prescrizione senza entrare nel merito degli altri motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rinaldi ha impugnato la conferma della condanna (per fatti del 5/9/2013) a 1 anno di reclusione e sospensione della patente per 1 anno e 6 mesi, contestando vizi di motivazione e prova (sette motivi: insufficiente o errata valutazione dei testimoni, carenza dell'elemento soggettivo, omissione nella considerazione delle dichiarazioni del teste Rossi e nell'apprezzamento dell'inattendibilità della teste Pellegatta, violazione dell'art.131‑bis c.p. e omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione).
Norme richiamate
Fattispecie contestata (lesioni personali colpose); la Corte lo indica come uno dei reati ascritti ma non ne ha approfondito il merito perché ha deciso per la prescrizione
Violazioni del Codice della Strada contestate insieme alle lesioni; rilevanti anche ai fini della sanzione accessoria della sospensione della patente
Richiamato come base per l'intervento della Corte: verificata la non manifesta infondatezza del ricorso, la Cassazione può rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio
Richiamato dal ricorrente come motivo di impugnazione; la Corte non si è espressa sul suo merito perché ha deciso in via principale per la prescrizione
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di Cassazione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito degli altri motivi.
- L'art.129 c.p.p. consente alla Cassazione, quando il ricorso non sia manifestamente infondato, di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione e pronunciare di conseguenza.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i termini massimi previsti e gli eventuali periodi di sospensione: se il termine scade prima della decisione, il reato è estinto.
- Quando la Corte decide per prescrizione, le questioni relative a responsabilità, valutazione dei testimoni o elementi soggettivi possono rimanere non esaminate; chi invoca tali questioni dovrebbe sollevarle e documentarle tempestivamente, ma la prescrizione può comunque chiudere il processo.
- La deduzione di violazioni relative a benefici o meccanismi di estinzione (es. art.131‑bis) va comunque formulata chiaramente: tuttavia, se è intervenuta prescrizione, il relativo accertamento sostanziale può risultare superfluo per la decisione finale.
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