Cassazione Penale, Sentenza n. 33971/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Lecce per non aver provveduto allo smontaggio di opere precarie oggetto di permesso di costruire con scadenza 31/10/2017 entro i 90 giorni successivi (28/01/2018), violando l'art. 44, lett. a), d.P.R. 380/2001. In appello/ricorso per cassazione il ricorrente deduceva la legittimità del mantenimento per l'intero anno in base all'art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n.17/2015 e ad un Accordo Interistituzionale, nonché un errore scusabile di diritto; chiedeva inoltre che fosse valutata la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla liceità della condotta (distinguendo la competenza demaniale dalle esigenze urbanistiche/paesaggistiche e confermando che il permesso conteneva prescrizioni chiare di rimozione), ma ha rilevato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis. Poiché il fatto si era consumato il 28/01/2018 e non risultano cause di sospensione della prescrizione, il reato si è estinto per prescrizione il 28/01/2023.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Lecce perché il reato è estinto per prescrizione (estinzione intervenuta il 28/01/2023). In motivazione la Corte ha confermato che la condotta integrava la violazione del permesso di costruire e ha escluso l'errore scusabile di diritto richiamato dal ricorrente, ma ha rilevato la lacuna motivazionale relativa alla mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., che ha inciso sull'esito processuale; atteso però l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si è disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, lett. a)
La norma punisce l'inosservanza delle prescrizioni e del permesso di costruire; applicata per la rimozione delle opere temporanee previste nel titolo edilizio
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, lett. e-bis)
Richiamata come previsione del termine per la rimozione delle opere temporanee (90 giorni dalla scadenza del permesso), utile a definire il momento di consumazione del reato
Legge regionale Puglia n. 17/2015, art. 8, comma 5
«ai fini demaniali marittimi le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità possono essere mantenute per l'intero anno solare»
La Corte ha interpretato tale disposizione come riferita ai soli fini demaniali marittimi e non come deroga alle prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche contenute nel permesso di costruire o nell'autorizzazione paesaggistica
La causa di non punibilità deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice: l'omessa decisione costituisce una lacuna motivazionale rilevante ai fini di cassazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 2008
Citata per ricordare che norme regionali che consentano il mantenimento oltre il periodo autorizzato possono essere illegittime se mancasse la necessaria valutazione di compatibilità paesaggistica; rafforza la distinzione tra competenze demaniali e vincoli paesaggistici/urbanistici
Massime di principio
- La possibilità prevista da norme regionali di "mantenere" strutture balneari per l'intero anno ai fini demaniali non dispensa dall'osservanza delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche contenute nei titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica).
- La sussistenza di provvedimenti amministrativi pendenti o di sospensioni amministrative successivamente ottenute non determina automaticamente un errore scusabile di diritto se le prescrizioni di rimozione erano già operative e conosciute alla data di consumazione del reato.
- Se la difesa chiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), il giudice deve affrontare e motivare espressamente la questione; l'omissione costituisce vizio motivazionale che può determinare la cassazione.
- In procedimenti per violazioni edilizie occorre calcolare con cura il dies della consumazione del reato e verificare l'esistenza di cause di sospensione/interruzione della prescrizione: l'eventuale estinzione per prescrizione può rendere inutile il rinvio per nuovo giudizio.
- Per ridurre il rischio penale, i gestori di strutture balneari devono ottenere e tutelare per tempo i necessari titoli amministrativi, promuovere ricorsi e misure cautelari tempestive e ottenere chiarimenti formali sulle compatibilità paesaggistiche e demaniali.
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