Cassazione Penale, Sentenza n. 27532/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello alla pena di mesi due di arresto per la violazione del divieto/foglio di via con ritorno nel Comune di Genova in data 25 agosto 2023, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. In appello aveva chiesto il riconoscimento della continuazione con precedenti violazioni dello stesso precetto commesse in un arco temporale ravvicinato e già giudicate con sentenze irrevocabili; la Corte di appello aveva negato il vincolo ritenendo che l'imputato avesse agito con deliberato sprezzo dell'ordine autoritativo e per ragioni contingenti. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. e all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la stessa motivazione della sentenza impugnata mostrava i presupposti del medesimo disegno criminoso e che la Corte territoriale aveva omesso di considerare sia la brevità dell'arco temporale delle condotte, sia le pregresse decisioni irrevocabili che avevano già riconosciuto la continuazione tra violazioni analoghe commesse nel medesimo periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello: da un lato la Corte territoriale aveva riconosciuto in astratto i presupposti della continuazione, dall'altro l'aveva negata con argomenti non idonei a escludere il medesimo disegno criminoso. La Cassazione ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata non si era confrontata con il dato, introdotto dalla difesa e desumibile dal casellario giudiziale, delle numerose decisioni irrevocabili che avevano già unificato per continuazione altre violazioni del medesimo art. 76, comma 3, commesse dallo stesso imputato nello spazio temporale maggio-agosto 2023. Ne è seguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Integra la fattispecie contestata di violazione del divieto/foglio di via obbligatorio nel Comune di Genova.
La continuazione richiede il medesimo disegno criminoso, desumibile da indici fattuali quali unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità o analogia delle condotte e altri elementi significativi.
Censura per erronea applicazione della legge penale dedotta nel ricorso.
Censura per vizio di motivazione, nella specie contraddittoria e illogica.
Massime di principio
- Il medesimo disegno criminoso può essere desunto da un insieme di indici fattuali, tra cui l'unitarietà del contesto, la brevità dell'intervallo temporale tra i fatti, l'identità o forte analogia delle condotte e la costante ripetizione dello stesso modus operandi; non è necessario che tutti gli indici siano presenti, essendo sufficiente la presenza di alcuni elementi significativi.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare la mera consapevolezza dell'illiceità o lo sprezzo dell'ordine autoritativo, poiché tali elementi non sono di per sé incompatibili con l'esistenza di un programma criminoso unitario.
- Quando esistano precedenti giudicati irrevocabili che abbiano già riconosciuto il vincolo della continuazione tra condotte omogenee e temporalmente contigue, il giudice successivo deve confrontarsi espressamente con tale dato, pur senza esservi vincolato in senso stretto.
- La motivazione sul diniego della continuazione è viziata quando afferma, anche solo in astratto, la sussistenza dei presupposti del vincolo e poi lo esclude senza misurarsi con gli indicatori fattuali rilevanti e con le pregresse decisioni sul medesimo segmento storico di condotte.
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