Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia tra il gestore del servizio idrico integrato e l’ente di governo dell’ambito riguardava la debenza di componenti del canone previsto dall’art. 20 della convenzione stipulata il 27 luglio 2006, in particolare la quota correlata all’uso delle infrastrutture idriche, oltre agli importi destinati alla copertura dei mutui contratti dai Comuni e delle spese di funzionamento dell’ente d’ambito. Il gestore sosteneva che la previsione convenzionale fosse contraria all’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce l’affidamento gratuito in concessione d’uso delle infrastrutture idriche, e chiedeva agli arbitri di accertare la non debenza della quota contestata. La Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull’impugnazione del lodo, aveva annullato la decisione arbitrale per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la lite investisse l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione nella determinazione del canone e il contenuto funzionale del rapporto concessorio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, sostenendo che la domanda riguardasse esclusivamente diritti e obblighi contrattuali nella fase esecutiva, senza atti autoritativi; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 205/2000, poi trasfuso nell’art. 12 c.p.a., sostenendo che la controversia fosse deferibile ad arbitri anche ove si fosse ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che non era stato emesso alcun provvedimento dell’ente d’ambito e che il petitum sostanziale consisteva nel verificare la conformità della clausola convenzionale dell’art. 20 all’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, ossia la validità ed efficacia privatistica del patto sul canone tra contraenti in posizione paritetica. La controversia non investiva quindi l’esercizio di un potere amministrativo né atti o comportamenti riconducibili a tale esercizio, ma diritti soggettivi azionati nella fase esecutiva del rapporto; la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La Corte ha inoltre precisato che la giurisdizione amministrativa non esclude di per sé la deferibilità agli arbitri, purché la controversia verta su diritti soggettivi disponibili. Ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
In conclusione, nonostante l'esistenza inter partes di un rapporto concessorio, la lite ha ad oggetto “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera c), del cod. proc. amm. e la pretesa non implica il sindacato di alcun provvedimento amministrativo da parte del Giudice ordinario.
La disposizione non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa per il solo fatto che essa sorga nell’ambito di una concessione di pubblico servizio: quando la domanda riguarda canoni o corrispettivi e non richiede il sindacato di un provvedimento amministrativo, la lite resta devoluta al giudice ordinario.
art. 7, comma 1, d.lgs. 104/2010
Ne deriva, dunque, che la mancanza nella presente fattispecie di un provvedimento amministrativo e, prima ancora, dell'esercizio di un potere amministrativo o, comunque, di una condotta riconducibile all'esercizio di tale potere, determina l'attrazione della lite alla giurisdizione del Giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa presuppone una controversia concernente l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, o atti e condotte a esso riconducibili; in assenza di tale collegamento, la controversia su diritti soggettivi appartiene al giudice ordinario.
Si è, invece, in presenza di una controversia nella quale la non debenza di parte del canone è fondata, secondo il petitum sostanziale, sulla base della contrarietà dell'art. 20 della Convenzione a norma imperativa (art. 153 d.lgs. n° 152/2006), con la conseguenza che la lite ha ad oggetto l'efficacia e validità di diritto privato della clausola e non ha natura di controversia di diritto pubblico sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo (in fattispecie analoga si veda Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2024, n° 2321).
La dedotta contrarietà della clausola sul canone alla norma imperativa che prevede la gratuità della concessione d’uso delle infrastrutture idriche pone una questione di validità ed efficacia privatistica della clausola, non di legittimità dell’esercizio di un potere amministrativo.
Va, infine, aggiunto, quanto al secondo mezzo, che la giurisdizione amministrativa non preclude ex se la deferibilità agli arbitri della controversia, purché – come prescrive l'art. 806 cod. proc. civ. – la lite demandata al giudizio arbitrale verta su diritti soggettivi disponibili.
Una controversia rientrante nella giurisdizione amministrativa può essere deferita ad arbitri se ha per oggetto diritti soggettivi disponibili.
Va premesso che sul riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi si sono già più volte pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (ex multis: Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n° 11366) e che, pertanto, esso può essere esaminato anche da questa Sezione semplice, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ.
La sezione semplice può esaminare la questione di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi quando essa si conforma agli orientamenti già espressi dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale e dal collegamento della pretesa con l’esercizio di un potere amministrativo, non dalla sola esistenza del rapporto concessorio.
- La domanda diretta a contestare la validità o l’efficacia di una clausola negoziale sul canone, per contrasto con una norma imperativa, e a far valere diritti soggettivi nella fase esecutiva del contratto appartiene alla giurisdizione ordinaria se non è stato emanato un provvedimento amministrativo e non viene in rilievo l’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico.
- La giurisdizione amministrativa non impedisce di per sé il deferimento della controversia ad arbitri; l’arbitrato è consentito quando la lite ha a oggetto diritti soggettivi disponibili.
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