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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05707/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava contributi previdenziali richiesti dall'INPS a una professionista per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 e dovuti alla Gestione separata ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando prescritti i contributi, ritenendo che il termine di pagamento scadesse il 16 giugno 2010 e che la richiesta dell'INPS, ricevuta dalla destinataria il 2 luglio 2015, fosse tardiva e dunque inefficace a interrompere la prescrizione quinquennale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10 giugno 2010 e dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione, poiché il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. del 2010; secondo il ricorrente, pertanto, l'avviso bonario notificato il 30 giugno 2015 non era tardivo nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata, il decorso della prescrizione inizia dalla scadenza del termine di pagamento, e che il differimento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, con dies a quo fissato al termine prorogato senza maggiorazioni. Ha quindi affermato che il termine non scadeva il 16 giugno 2010, ma era differito al 6 luglio 2010; perciò la Corte d'appello non si era uniformata al principio di diritto corretto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Disciplina la Gestione separata e i contributi dovuti dal professionista; la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)

    Ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento per i contribuenti interessati, incidendo sul dies a quo della prescrizione.

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4

    Letto in combinato disposto con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il termine prorogato di scadenza.

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 18

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, in relazione alla disciplina dei termini di pagamento.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    È stato il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento normativo proroga il termine di versamento, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine effettivamente differito, senza applicare maggiorazioni non previste.
  • Il differimento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, non soltanto a coloro che vi siano concretamente assoggettati in concreto per il regime fiscale adottato.
  • Nel giudizio di legittimità il giudice deve applicare la corretta regola di diritto sulla decorrenza della prescrizione anche se ciò comporti il superamento delle allegazioni di parte.
  • Se il giudice di merito individua erroneamente il termine di scadenza del pagamento contributivo, la decisione sulla prescrizione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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