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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11204/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da una controversia di confine tra due proprietà confinanti. I proprietari di un fondo hanno chiesto l’accertamento del confine, la restituzione della porzione di terreno occupata da una rampa di accesso realizzata dalla società confinante, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. La società si è difesa sostenendo, in via riconvenzionale, di aver maturato l’usucapione ventennale del tratto di strada contestato, in subordine l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c., e ulteriormente l’interclusione del fondo con conseguente servitù coattiva di passaggio. Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la rampa si inserisse negli impegni derivanti da una convenzione di lottizzazione e da un consorzio per strada e servizi comuni. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ha definito i confini e ha ritenuto che la rampa non rientrasse nella lottizzazione né negli atti consortili, ordinando la restituzione dell’area e la rimessione in pristino. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex artt. 112 e 342 c.p.c.; 2) ultrapetizione per avere la Corte d’appello deciso su questioni non devolute; 3) violazione degli artt. 1362 c.c. e 950 c.c. per errata interpretazione della convenzione consortile e per la determinazione della linea di confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d’appello aveva individuato ed esaminato i motivi di gravame, con implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità. Ha respinto il secondo perché l’interpretazione dell’atto di appello mostrava che la Corte territoriale era stata investita dell’intera domanda e non vi era stata ultrapetizione. Ha respinto il terzo perché la censura mirava solo a ottenere una diversa lettura della convenzione consortile e delle risultanze di fatto, attività preclusa in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione inesistente/illogica, profili non adeguatamente dedotti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte afferma che non vi è stata violazione perché la decisione d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità e non ha oltrepassato i limiti della domanda devoluta.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte ritiene che i motivi fossero sufficientemente individuabili e che la relativa eccezione di inammissibilità fosse infondata.

  • art. 1362 c.c.

    È evocato come canone di ermeneutica contrattuale; la Corte ribadisce che la censura in cassazione deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo, non potendo risolversi in una richiesta di nuova lettura del negozio.

  • art. 950 c.c.

    È richiamato per escludere che il ricorso prospettasse una vera violazione di legge: la doglianza riguardava in realtà la ricostruzione del fatto e dei confini, materia riservata al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento accelerato di definizione dei ricorsi manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte lo applica condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto il ricorso è stato rigettato nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 1159 c.c.

    È menzionato solo come base della domanda riconvenzionale subordinata di usucapione decennale proposta dalla società, senza specifici arresti interpretativi della Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non può limitarsi a un rilievo astratto, quando il giudice di merito abbia comunque individuato e scrutinato i motivi di gravame: in tal caso il rigetto nel merito implica il superamento dell’eccezione.
  • Non sussiste ultrapetizione quando la corte di merito si limiti a interpretare l’atto di appello e a decidere entro il perimetro della domanda originaria e delle censure devolute; la qualificazione del contenuto devolutivo dell’impugnazione è attività riservata al giudice di merito.
  • La censura contro l’interpretazione di un atto negoziale non è ammissibile in cassazione se si traduce nella semplice proposta di una lettura alternativa del documento o delle prove; occorre invece indicare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale radicale.
  • La violazione dell’art. 950 c.c. non può essere utilmente prospettata quando si contesti solo la ricostruzione del fatto e della linea di confine operata dal giudice di merito: il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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