Cassazione Civile, Ordinanza n. 18089/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, con cui una socia sosteneva di avere versato complessivamente € 68.921,14 alla cooperativa, in forza di contratti di adesione e di altra documentazione (tra cui un certificato di strumento finanziario partecipativo, versamenti con assegno e un estratto associativo), chiedendo l'ammissione del credito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando, in sintesi, che non fosse provata la fonte negoziale del credito nei confronti della procedura, che la documentazione non avesse data certa e che mancasse prova dell'effettivo incasso delle somme, ritenendo anche esplorativa la richiesta di esibizione degli estratti conto della cooperativa. Nel ricorso per cassazione la socia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2704 c.c. e dei principi sulla data certa, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse sia l'esistenza del credito sia l'anteriorità dei documenti rispetto all'apertura della procedura; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., lamentando il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della cooperativa e del libro soci, necessari a provare gli incassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a un nuovo esame del materiale documentale e della prova della data certa, operazione preclusa in sede di legittimità; ha richiamato il principio secondo cui l'anteriorità della scrittura privata rispetto ai terzi può essere provata anche per fatti ulteriori, testi o presunzioni, ma la selezione di tali fatti è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, e comunque la certezza della data non può essere ricavata da documenti a loro volta privi di data certa. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ha natura residuale ed è utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile con altri mezzi e l'istanza non sia esplorativa; il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione, neppure per difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se risulta da registrazione, da eventi tipizzati dalla norma o da altro fatto oggettivo che ne stabilisca con certezza l'anteriorità; tuttavia la valutazione dei fatti idonei a dimostrarla è riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi formalmente prospettati come violazione di legge e nullità non possono tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e delle prove in sede di legittimità.
La censura è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto che in realtà investisse il merito della valutazione istruttoria.
La norma è stata richiamata nel contesto delle richieste istruttorie, ma la Corte ha escluso che il suo richiamo consenta di sindacare in cassazione il diniego dell'ordine di esibizione.
L'ordine di esibizione è un potere discrezionale e residuale del giudice di merito; il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione, neppure per difetto di motivazione, se l'istanza ha finalità esplorativa o la prova è acquisibile aliunde.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio per ottenere un diverso apprezzamento della data certa o dell'opponibilità di documenti alla procedura concorsuale.
- La prova dell'anteriorità di una scrittura privata verso i terzi può derivare anche da fatti ulteriori, ma la scelta di tali elementi è rimessa al giudice di merito; la certezza della data non può essere costruita su documenti che, a loro volta, siano privi di data certa.
- Quando si contesta il rigetto di un'istanza di esibizione, il sindacato di legittimità è precluso se la richiesta mirava in modo esplorativo a supplire alla mancata produzione di prove che la parte avrebbe potuto acquisire con mezzi propri.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo in mancanza di altri mezzi di prova concretamente accessibili alla parte istante.
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