Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati a loro contestati. Manfredini ha dedotto (i) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per l'assunzione di nuove prove in violazione dell'art. 507 c.p.p. e per la mancata motivazione sulla preferenza della pronuncia di prescrizione rispetto all'assoluzione in presenza di parti civili; (ii) errori di fatto e di diritto relativi alla natura dell'opera (assenza del Rio Riana negli elenchi e mancata protezione dalla Regione), la propria buona fede e il fatto di essere divenuta proprietaria dopo l'esecuzione dei lavori; (iii) che la prescrizione non era stata dichiarata in primo grado; (iv) contestazioni sulla legittimazione e sul danno delle parti civili; (v) censura sulla conferma degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino nonostante la prescrizione. Iori ha dedotto analoghe censure processuali e di motivazione, ha contestato la mancanza dell'elemento soggettivo per il reato previsto dall'art. 481 c.p. e ha messo in dubbio la legittimazione delle parti civili per vicinanza senza prova del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha constatato che la Corte territoriale aveva dichiarato la prescrizione al momento della decisione di secondo grado ma non aveva adeguatamente valutato nel merito le doglianze in presenza delle parti civili, omettendo di motivare in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite (Tettamanti). Per l'effetto: (i) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione e di rimessione in pristino, eliminando tali statuizioni accessorie che non possono sopravvivere in assenza di una condanna penale; (ii) ha annullato con rinvio, quanto alle statuizioni civili, e ha rimesso la decisione al giudice civile competente in grado di appello affinché si pronunci sulle pretese risarcitorie e sulle questioni civili connesse; (iii) ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello rispetto alle doglianze di merito e ha disposto la liquidazione delle spese del grado per il giudice civile chiamato a decidere. Non è stata revocata la declaratoria di prescrizione penale in sé.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. c)
art. 44 lett. c), D.P.R. n. 380/2001
La norma è stata richiamata quale contestazione penale relativa a violazioni edilizie imputate alla proprietaria; la sentenza ha comunque eliminato le misure accessorie connesse alla condanna penale in ragione della prescrizione
D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art. 169
art. 169, d.lgs. n. 42/2004
Norma evocata per la tutela del vincolo storico-artistico/paesaggistico; la valutazione del vincolo e della data di ultimazione dei lavori è stata fra le questioni di fatto e di diritto contestate
Codice penale, art. 481
Articolo riferito al reato contestato (abuso edilizio): la ricorrente Iori ha contestato l'assenza dell'elemento soggettivo e la carenza probatoria sulle difformità tecniche
Codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato in relazione alla responsabilità delle persone coinvolte (concorso/partecipazione al reato)
Codice di procedura penale, art. 507
Norma sulla riassunzione e sui nuovi atti istruttori in sede di appello: le ricorrenti hanno sostenuto che le nuove prove sono state assunte in violazione di tale disposizione
Ordinamento precedente (R.D. n. 1775/1933)
R.D. n. 1775/1933 (TU su acque e impianti elettrici)
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che il Rio Riana non fosse inserito negli elenchi rilevanti per la tutela/vincolo al tempo dei fatti
Sezioni Unite, sent. n. 35490/2009 (Tettamanti)
sent. n. 35490 del 28/05/2009
Principio secondo cui la prevalenza di una causa estintiva (es. prescrizione) rispetto all'assoluzione non esonera il giudice dall'esamina di merito quando sono presenti parti civili; la Corte di cassazione ha richiamato tale principio per censurare la motivazione della Corte d'appello
Codice di procedura penale, art. 620, lett. I)
art. 620, lett. I) c.p.p.
Previsione procedurale che consente alla Corte di cassazione di intervenire sulle statuizioni accessorie e di eliminarle quando la condanna non può sussistere; applicata per cancellare l'ordine di demolizione e rimessione in pristino
Massime di principio
- Quando in un procedimento penale sono costituite parti civili il giudice non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato (es. prescrizione) senza valutare e motivare le questioni di merito rilevanti per i diritti civili: la prevalenza della causa estintiva non esime dall'esame delle doglianze quando è in gioco l'interesse risarcitorio delle parti civili (richiamo a Tettamanti).
- Se la dichiarazione di prescrizione viene pronunciata, le statuizioni accessorie penali (come l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino) non possono sopravvivere indipendentemente dalla condanna e devono essere eliminate dalla sentenza di cassazione quando la condanna penale è estinta.
- Le questioni di legittimazione delle parti civili (ad es. vicinanza dei proprietari) richiedono che venga dimostrata una lesione di posizioni soggettive civilistiche (limiti di distanza, volumetria, altezza) idonea a generare un danno patrimoniale; la mera vicinanza non basta di per sé.
- L'assunzione di nuove prove o atti istruttori in appello deve rispettare le norme procedurali (art. 507 c.p.p. e connessi limiti); l'inosservanza può dar luogo a censura per vizio di procedura e motivazione.
- Nel caso di contestazioni tecnico-fattuali (altezza, volumi, difformità), il giudizio penale si avvale della perizia tecnica; se la perizia non supporta le difformità e non è adeguatamente valutata, il giudice deve motivare in modo congruo l'accertamento.
- Le questioni risarcitorie connesse ad abusi edilizi sono generalmente devolute al giudice civile: la Corte penale può rinviare o annullare le statuizioni civili e rinviare al giudice civile competente per la decisione nel merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →