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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02541/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per riprese IVA, IRPEF e IRES relative all'anno d'imposta 2010. Il contribuente aveva impugnato l'atto e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento. In appello, la CTR del Molise aveva confermato l'annullamento ritenendo, da un lato, mancante il contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, adeguatamente allegata dal contribuente la cosiddetta prova di resistenza, cioè le difese che avrebbe potuto far valere se avesse partecipato al procedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che: per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cd. a tavolino; per i tributi armonizzati, invece, il contraddittorio era stato in realtà instaurato due volte mediante questionario, sicché la CTR aveva errato sia nel ritenere obbligatorio il contraddittorio per tutti i tributi ripresi sia nel ritenere mancato il contraddittorio in concreto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Molise e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito perché, in un accertamento a tavolino, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; quanto ai tributi armonizzati, ha rilevato che dagli atti risultava l'invio del questionario al contribuente, che integra una forma di interlocuzione preventiva idonea a soddisfare l'esigenza di contraddittorio. È stata quindi ritenuta assorbita l'ulteriore questione sulla prova di resistenza.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività opera una valutazione ex ante della necessità del contraddittorio endoprocedimentale, con nullità dell'atto impositivo emesso ante tempus; non si applica, invece, come regola generale ai meri accertamenti a tavolino per tributi non armonizzati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla dedotta prova di resistenza e alla dimostrazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato con riferimento al requisito di specificità del ricorso e alla trascrizione degli atti rilevanti.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 4 e 6

    menzionati solo per evidenziare che l'accertamento con adesione ha finalità deflattive diverse dal contraddittorio endoprocedimentale e non lo sostituisce.

Massime di principio

  • Negli accertamenti cd. a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa.
  • Per i tributi armonizzati, la tutela del contraddittorio richiede una verifica concreta dell'interlocuzione preventiva con il contribuente; tuttavia, l'invio di questionari e richieste di chiarimenti può integrare un valido dialogo procedimentale se risulta effettivamente avvenuto.
  • L'accertamento con adesione non è un surrogato del contraddittorio endoprocedimentale, perché persegue finalità diverse e non può sostituire il diritto del contribuente a essere sentito nella fase amministrativa.
  • Quando dagli atti risulta che il questionario è stato effettivamente inviato al contribuente, il giudice di merito non può escludere apoditticamente lo svolgimento del contraddittorio preventivo.
  • In presenza di specifica interlocuzione preventiva documentata, resta assorbita la questione relativa alla prova di resistenza

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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