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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27032/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti: anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per un delitto di concorso in traffico di sostanza stupefacente. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p., incentrato sulla mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza di cause di assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili, poiché l'imputato, in sede di richiesta di concordato, aveva rinunciato ai motivi attinenti alla sussistenza del reato e alla partecipazione ai fatti illeciti. Di conseguenza, la doglianza sull'omessa motivazione in punto di responsabilità era un motivo rinunciato e quindi non deducibile in cassazione. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza di concordato in appello, nel cui ambito l'imputato aveva definito il giudizio con pena concordata

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la forma sintetica di riassunto del motivo di ricorso

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante esclusa dalla sentenza di concordato in appello

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di concordato in appello non sono deducibili in cassazione i motivi ai quali l'imputato abbia espressamente rinunciato in sede di richiesta di concordato.
  • La doglianza che investe la sussistenza del reato o la partecipazione dell'imputato ai fatti non è proponibile se tali questioni sono state oggetto di rinuncia nel concordato in appello.
  • Il ricorso per cassazione proposto per motivi non deducibili contro una sentenza di concordato in appello è dichiarato inammissibile, anche con procedura de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in presenza di profili di colpa.
  • La verifica della Corte in questa materia si concentra sulla deducibilità del motivo, non sul merito della responsabilità o sulla motivazione della sentenza di concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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