Cassazione Penale, Ordinanza n. 26932/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito della camera di consiglio. Il giudice aveva ritenuto che gli elementi raccolti e quelli indicati dalla persona offesa non fossero idonei a identificare l'autore delle condotte di truffa denunciate e, inoltre, aveva valorizzato la natura civilistica dell'inadempimento contrattuale denunciato, escludendo allo stato una ragionevole prognosi di condanna. Il ricorrente ha censurato tale provvedimento con motivi di illegittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma la Corte rileva che il mezzo esperito era inammissibile perché diretto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione nei casi ordinari di archiviazione; il ricorso per cassazione, in questa materia, è ammissibile solo per denunciare l'abnormità dell'atto, non la sua illegittimità per vizi di cui all'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'ordinanza di archiviazione del GIP non è impugnabile con ricorso per cassazione per dedurre vizi di illegittimità ordinari. Ha richiamato l'art. 410-bis c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, sottolineando che il reclamo previsto dalla norma riguarda soltanto vizi procedurali del contraddittorio e che il ricorso per cassazione resta proponibile solo per l'abnormità dell'atto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel procedimento di archiviazione, come riformato dalla legge n. 103 del 2017, è previsto un reclamo davanti al giudice monocratico di primo grado per soli vizi procedurali del contraddittorio; la disciplina esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, salvo il caso di abnormità dell'atto.
È richiamato per evidenziare l'abrogazione del previgente comma 6 ad opera della legge n. 103 del 2017, nell'ambito della nuova disciplina dell'archiviazione.
I vizi di legittimità tipizzati da questa norma non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, salvo che si denunci l'abnormità del provvedimento.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Ha modificato la disciplina del procedimento di archiviazione, introducendo il reclamo e ridefinendo i rimedi impugnatori.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione per dedurre vizi ordinari di legittimità.
- In materia di archiviazione, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censurare l'abnormità dell'atto, non per contestarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il reclamo previsto dall'art. 410-bis c.p.p. è limitato ai vizi procedurali del contraddittorio e non apre un ordinario riesame di merito dell'archiviazione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando risulti immediatamente dall'atto introduttivo, con conseguente condanna alle spese e, in difetto di assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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