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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26933/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha impugnato personalmente, presentando il ricorso presso l'Ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto per altra causa, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; pertanto il ricorso per cassazione non poteva essere proposto personalmente dall'imputato ma doveva essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre il provvedimento era non ricorribile per i motivi dedotti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha però ritenuto prevalente il vizio soggettivo di legittimazione, con conseguente inammissibilità dell'intero ricorso senza esame del contenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017, e ha ritenuto assorbito il profilo oggettivo della non ricorribilità del provvedimento per i motivi dedotti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso proposto da soggetto non legittimato è inammissibile; il vizio soggettivo prevale e impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale; dopo la riforma del 2017 l'imputato non può proporre personalmente il ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano secondo il rito camerale previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non è ricorribile per cassazione nei casi e per i motivi dedotti, profilo che nel caso concreto è stato comunque assorbito dalla causa soggettiva di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato il regime del ricorso per cassazione escludendo la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso, che deve essere sottoscritto da difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso proposto personalmente dall'interessato è inammissibile.
  • Se il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale, la causa di inammissibilità soggettiva prevale su eventuali profili di inammissibilità oggettiva e impedisce l'esame del contenuto del gravame.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è assoggettata a limiti specifici di ricorribilità per cassazione; quando l'impugnazione non rispetta tali limiti, il ricorso è comunque inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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