Cassazione Penale, Ordinanza n. 26939/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia, in relazione a fatti riqualificati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 546 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sul solo fatto che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia; ha inoltre contestato la valorizzazione delle dichiarazioni spontanee di un coimputato, volte a escludere l'estraneità degli imputati, e ha lamentato l'assenza di prova certa circa la disponibilità della busta di plastica rinvenuta nella cassettiera del garage. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza riproponesse censure di merito, sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, e ha osservato che la motivazione della Corte di appello era congrua, non illogica e fondata su risultanze dibattimentali oggettive, tra cui: l'assenza di plausibili ragioni per l'accompagnamento del coimputato in garage; il rinvenimento, nella cassettiera del garage, di una busta analoga a quella trasportata dall'imputato, di sostanza granulosa da taglio e di cinque involucri di cocaina; nonché il rinvenimento, all'esito della perquisizione domiciliare, di ulteriori grammi 5,80 di hashish in suo possesso, circostanza ritenuta indicativa della sua cointeressenza nella gestione dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano sostanzialmente di fatto e miravano a ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato plurimi elementi probatori oggettivi a sostegno della responsabilità per la detenzione/gestione di sostanza stupefacente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti riqualificata in ipotesi di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello.
invocato dal ricorrente come parametro di legittimità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la sentenza di appello era adeguatamente motivata.
richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
citata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile a causa non colpevole, può seguire la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non esclusa la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito: le censure che mirano a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica, anche se il ricorrente propone una ricostruzione alternativa più favorevole.
- L'affermazione di responsabilità per fatti in materia di stupefacenti può essere sorretta da un complesso di indizi e riscontri oggettivi, tra loro coerenti, che depongano per la disponibilità della sostanza e per la cointeressenza dell'imputato nella gestione della stessa.
- La mera facoltà di non rispondere dell'indagato non può essere, da sola, posta a base della condanna; tuttavia, la doglianza è infondata quando la sentenza di merito fondi la responsabilità su autonome e plurime evidenze probatorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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