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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26930/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 novembre 2024, che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorso era stato sottoscritto dall'imputato e inviato alla Corte territoriale, senza autentica del difensore e senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La censura esaminata dalla Corte non riguarda il merito della condanna, ma la legittimazione a proporre il ricorso in proprio dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione nei giudizi successivi al 3 agosto 2017 senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la difesa tecnica nei termini indicati dalla norma

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    il ricorso proposto da soggetto non legittimato è inammissibile

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la decisione de plano nei casi di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il regime di proposizione del ricorso per cassazione, escludendo la proposizione personale da parte dell'imputato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso, dovendo essere assistito da difensore abilitato e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione soggettiva del ricorrente.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio manifesto e da soggetto non legittimato, la Corte può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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