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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26931/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riformato solo sul trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo l'atto inviato alla Corte territoriale con firma autenticata da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché il motivo decisivo rilevato dalla Corte è processuale: dopo la legge n. 103 del 2017 l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, che deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano per difetto di legittimazione del soggetto che lo ha proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiedono la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato nel vigore della disciplina successiva alla legge n. 103 del 2017; deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • La firma autenticata da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione non sana il difetto di legittimazione del ricorrente.
  • La proposizione del ricorso da soggetto non legittimato determina inammissibilità rilevabile de plano e comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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