Cassazione Penale, Ordinanza n. 26940/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado e, previa riqualificazione dei fatti come detenzione illecita di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità, lo aveva condannato. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., contestando in sostanza il trattamento sanzionatorio e la congruità della pena determinata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la determinazione della pena e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. sono insindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione non illogica o giuridicamente viziata. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena in misura inferiore alla media edittale, riconoscendo la fattispecie di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
richiamato come base della riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 133 cod. pen.
norma sui criteri di commisurazione della pena, la cui applicazione da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
richiamata per fondare l'applicazione della sanzione pecuniaria accessoria in caso di inammissibilità, non escludendosi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
richiamata per il criterio di calcolo della pena media edittale, da determinare dividendo per due lo scarto tra minimo e massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice richiami i criteri legali di commisurazione e la decisione risulti coerente.
- La media edittale va calcolata, secondo il criterio richiamato dalla decisione, non dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due la differenza tra minimo e massimo e sommando il risultato al minimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
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