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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32046/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento, aveva ritenuto inutilizzabili in appello i documenti prodotti tardivamente in primo grado e comunque aveva dichiarato prescritte alcune pretese portate dalle cartelle, anche assumendo la ritualità della notifica. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'esame di documenti relativi alla notifica delle cartelle, pur prodotti in primo grado e riprodotti in appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che per talune cartelle operasse la prescrizione decennale e non quinquennale e che, comunque, la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; ha inoltre sostenuto che, in presenza di rituale notifica delle cartelle, non sarebbe stata prospettabile la loro invalidità.

La decisione

La Corte ha rilevato che il primo motivo era astrattamente fondato, perché nel processo tributario i documenti prodotti tardivamente in primo grado, se poi riprodotti in appello, sono comunque acquisiti al giudizio di impugnazione; tuttavia tale censura è rimasta assorbita. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, in parte infondato: inammissibile nella parte in cui non specificava adeguatamente gli atti e la natura dei crediti, e non correttamente veicolava sotto il profilo della violazione di legge un omesso esame di fatto decisivo; infondato nella parte in cui contestava la possibilità di far valere la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, poiché tale eccezione è ammissibile anche impugnando l'intimazione di pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; la documentazione già depositata, anche irritualmente, in primo grado resta acquisita al fascicolo e può essere esaminata in sede di gravame.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    la produzione documentale in appello deve avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, salvo la sanatoria derivante dal precedente deposito nel primo grado.

  • art. 2946 c.c.

    la Corte ha esaminato la doglianza sulla prescrizione decennale, ma ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, anche perché la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella può essere fatta valere impugnando l'intimazione di pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non è consentito trasformare, sotto la rubrica della violazione di legge, una censura che in realtà attenga all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti già depositati in primo grado, anche se prodotti irritualmente, possono essere esaminati in appello perché confluiscono stabilmente nel fascicolo d'ufficio fino al giudicato.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma deve rispettare il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992; tuttavia il precedente deposito in primo grado sana l'irregolarità della riproduzione in grado di appello.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: la parte che deduce l'erroneità della decisione deve indicare e allegare gli atti su cui fonda la doglianza, consentendo il controllo della Corte.
  • Non è ammissibile prospettare come violazione di legge ciò che, in sostanza, denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo; i due piani devono essere tenuti distinti.
  • La prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella può essere fatta valere anche impugnando l'intimazione di pagamento, come azione di accertamento negativo della pretesa residua.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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