Cassazione Civile, Ordinanza n. 01402/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Un motociclista, mentre percorreva un tratto stradale urbano, usciva di strada e collideva contro i polloni di una ceppaia di pioppo, riportando gravi lesioni. Lui e la società datrice di lavoro agivano ex artt. 2043 e 2051 c.c. contro il Comune, quale proprietario della strada e della banchina, e contro la società indicata come proprietaria e/o custode della ceppaia. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta del motociclista, giudicata gravemente imprudente e irregolare. La Corte d'appello confermava. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia, per non avere la Corte territoriale esaminato la censura subordinata sulla corresponsabilità di altri due conducenti coinvolti nel sinistro; 2) motivazione apparente o illogica, perché l'attribuzione esclusiva della responsabilità al motociclista sarebbe stata affermata senza valutare la condotta degli altri conducenti; 3) violazione dell'art. 2051 c.c., perché la Corte avrebbe escluso la responsabilità del custode facendo discendere il caso fortuito dalla sola condotta colposa del danneggiato, senza considerare la pericolosità intrinseca della ceppaia, la non utilità della stessa e l'asserito obbligo di rimozione previsto da istruzioni tecniche ministeriali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile l'istanza del Comune di Milano di partecipare alla discussione camerale senza controricorso rituale; ha poi escluso l'improcedibilità del ricorso e l'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. invocata dalla resistente. Nel merito, ha giudicato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato, perché la pretesa corresponsabilità di soggetti non parti del giudizio era irrilevante rispetto alla domanda proposta e, in ogni caso, la Corte d'appello aveva considerato la dinamica complessiva del sinistro. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, non essendo la motivazione apparente né illogica, ma coerente con il thema decidendum. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di custodia, la condotta imprudente del danneggiato può interrompere il nesso causale tra cosa ed evento anche se il custode abbia tenuto un comportamento colposo; accertata la grave imprudenza del motociclista come causa esclusiva del sinistro, non sussisteva responsabilità ex art. 2051 c.c. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda risarcitoria aquiliana, ma non ritenuto idoneo a fondare la responsabilità delle convenute alla luce dell'accertata esclusiva colpa del danneggiato.
La responsabilità da custodia richiede il nesso causale tra cosa ed evento; la condotta imprudente del danneggiato può interrompere tale nesso e integrare caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato il thema decidendum rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale, respinto perché l'art. 2051 c.c. era stato correttamente applicato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base dei motivi relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia/motivazione apparente, ritenuti infondati o inammissibili.
Usato per affermare il difetto di interesse sulla censura relativa alla corresponsabilità di soggetti non parti del giudizio.
L'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme è stata respinta perché riferibile al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato per escludere l'improcedibilità, poiché la notifica della sentenza risultava certificata conforme dal difensore.
Richiamato dal Comune per partecipare alla discussione, ma ritenuto non applicabile nel procedimento camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per distinguere la trattazione in pubblica udienza, diversa dal rito camerale in cui le parti non intervengono.
Norma che disciplina il procedimento camerale di legittimità, nel quale la Corte giudica senza intervento delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato può assumere efficacia di caso fortuito e interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche se il custode abbia tenuto una condotta colposa.
- L'accertamento dell'esclusiva responsabilità del danneggiato è coerente con il rigetto della domanda risarcitoria quando il fatto dannoso è causalmente riconducibile alla sola condotta del medesimo.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la doglianza riguarda profili privi di interesse concreto nel processo o comunque non pertinenti al thema decidendum effettivamente devoluto.
- La motivazione è apparente solo quando manca la reale giustificazione logico-giuridica della decisione; non lo è quando il giudice di merito esplicita la ragione decisiva e la collega alle domande effettivamente proposte.
- Nel rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., la partecipazione orale della parte intimata non sostituisce il controricorso rituale e non consente di introdurre difese come se fosse stata attivata la trattazione in pubblica udienza.
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