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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti. In primo grado alcuni convenuti avevano edificato sul proprio terreno un immobile e un muro di cinta ritenuti, dalla controparte, in violazione delle distanze legali e delle previsioni urbanistiche locali; veniva chiesta la demolizione dei manufatti e l’arretramento dell’edificio. Il Tribunale aveva ordinato solo la demolizione di alcuni manufatti accessori, ritenendo legittimo il corpo abitativo. In appello la parte attrice aveva impugnato la decisione e la Corte territoriale aveva esteso la tutela, ordinando anche l’arretramento dell’edificio principale e la demolizione del muro a confine, ritenendo prevalenti le norme del regolamento locale sulla distanza di dieci metri dal confine rispetto alla disciplina codicistica. In cassazione i soccombenti deducevano un unico motivo, formalmente cumulativo, denunciando violazione di norme processuali e sostanziali: sostenevano, in sintesi, che la Corte d’appello avesse illegittimamente consentito il deposito della memoria di replica senza precedente comparsa conclusionale; avesse errato nel qualificare il muro come costruzione soggetta alle distanze; avesse ritenuto non insistita in appello la domanda di arretramento dell’edificio della controparte; e avesse dichiarato inammissibile la censura sulle spese di manutenzione di una stradella, che i ricorrenti assumevano essere abusiva e non utilizzata da loro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non specifiche le varie censure, osservando che: la memoria di replica può essere depositata anche senza comparsa conclusionale; il motivo non si confrontava con gli accertamenti di fatto della Corte d’appello sulla natura fuori terra del muro e sulla distanza dell’edificio dal confine; la censura sulla riproposizione in appello della domanda di arretramento era priva di specificità perché non riportava le conclusioni formulate nel grado di merito; e la doglianza sulle spese della stradella non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull’esistenza della strada e su un impegno convenzionale di contribuzione, risultando irrilevanti sia la dedotta mancanza di autorizzazioni amministrative sia il mancato uso da parte dei ricorrenti. Nulla è stato disposto per le spese per mancata attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 189 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla fase decisoria e al deposito degli scritti conclusionali; la Corte ribadisce che la memoria di replica è ammissibile anche senza comparsa conclusionale.

  • art. 190 c.p.c.

    La Corte conferma che il deposito della memoria di replica non è subordinato al previo deposito della comparsa conclusionale.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza processuale, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in relazione alle distanze legali tra costruzioni e confine; la Corte non accoglie la censura perché non si confronta con gli accertamenti di fatto e con la disciplina locale applicata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio denunciato (violazione/falsa applicazione di legge), ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. può essere depositata anche se la parte non ha depositato la comparsa conclusionale, poiché il diritto di replica non è condizionato dalla previa illustrazione delle proprie difese con tale scritto.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata, specie quando la critica presupponga una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità.
  • La deduzione di un error in procedendo o di omessa pronuncia richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione le conclusioni e gli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente un generico rinvio agli scritti difensivi precedenti.
  • La doglianza deve attaccare la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se non si censura la ragione decisiva della statuizione, il motivo è inammissibile.
  • In materia di distanze tra costruzioni e confini, il rispetto delle prescrizioni locali e la qualificazione del manufatto effettuata dal giudice di merito, se sorrette da accertamenti in fatto non specificamente censurati, non possono essere rimessi in discussione in cassazione.
  • Ai fini del riparto delle spese di manutenzione di una strada o stradella, rileva la sua effettiva esistenza e la sua destinazione al servizio dei fondi, oltre all’eventuale titolo convenzionale, non la sola asserita mancanza di autorizzazioni amministrative o il mancato utilizzo soggettivo da parte di una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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