Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio di una società di persone ha proposto regolamento di competenza avverso un'ordinanza della commissione tributaria provinciale che aveva sospeso il giudizio da lui promosso contro l'avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione, sul presupposto della pendenza di un distinto giudizio relativo all'accertamento emesso nei confronti della società e degli altri soci. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 39 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sospensione era stata disposta per una causa inesistente, poiché al momento dell'ordinanza il giudizio relativo alla società era già stato definito. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità del provvedimento e la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice disposto la sospensione senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha osservato che, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio. Nel caso concreto, non vi era alcuna causa di sospensione necessaria, perché il giudizio presupposto era già stato definito; il giudice di merito avrebbe dovuto invece rilevare d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, l'ordinanza di sospensione è stata cassata e le parti sono state rimesse davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del regolamento di competenza.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sospensione del processo non può essere disposta se la causa posta a fondamento della sospensione non esiste più al momento della decisione.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nelle controversie sull'accertamento dei redditi delle società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci.
L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione ai soci.
Il secondo motivo è stato assorbito; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del primo motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, il rapporto processuale è inscindibile tra società e soci, con conseguente litisconsorzio necessario di tutti i soggetti interessati.
- Il giudice deve rilevare d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario in ogni stato e grado del procedimento; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta del giudizio.
- La sospensione necessaria del processo non può essere legittimamente disposta quando il procedimento assunto come pregiudiziale sia già stato definito al momento dell'ordinanza.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce all'annullamento del provvedimento impugnato, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure.
- L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta che l'impugnazione anche di un solo avviso da parte di uno dei soci o della società investa inscindibilmente l'intera posizione di società e soci, salvo questioni personali.
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